Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6437 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 17/03/2010), n.6437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24299-2006 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato SANSONI MAURIZIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASICA DANIELE, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LA VIGILE SAN MARCO S.P.A., in persona dei legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43,

presso lo studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TREVISANATO SANDRO, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 750/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/03/2006 R.G.N. 286/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato GRENGA LILIA per delega SANSONI MAURIZIO;

udito l’Avvocato LORENZONI FABIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 70/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Verona in accoglimento della domanda, proposta da P.C. nei confronti della s.p.a. La Vigile San Marco, dichiarava la nullità del licenziamento intimato con lettera del (OMISSIS), ordinava la reintegra del P. e condannava la società al risarcimento dei danni.

Il giudice, in particolare, rilevava che la società, violando la L. n. 300 del 1970, art. 7 nella lettera di recesso, per motivare la giusta causa, aveva richiamato la recidiva “nell’addormentarsi in servizio” (con riferimento ad un precedente episodio del (OMISSIS)) in precedenza non contestata: e ciò sebbene si trattasse di un elemento costitutivo della sanzione ex art. 91 e 127 del ccnl commercio, laddove l’art. 81 prevedeva la sola sospensione in assenza di recidiva.

La società proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

Il P. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza depositata il 5-4-2006, in accoglimento dell’appello rigettava le domande proposte dal P. e lo condannava alla restituzione degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado.

In sintesi la Corte territoriale, “qualificato” il licenziamento non come “disciplinare”, bensì come “licenziamento per giusta causa”, ha ritenuto “superfluo esaminare se siano state o meno scrupolosamente rispettate le procedure in tema di licenziamento disciplinare”.

Per la cassazione di tale sentenza il P. ha proposto ricorso con tre motivi.

La società ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e formulando il relativo quesito ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, in sostanza deduce che la Corte territoriale erroneamente ha operato una distinzione tra “licenziamento disciplinare” e “licenziamento per giusta causa” e, ritenendo che per tale seconda categoria non necessiterebbe il ricorso alla contestazione dell’addebito, ha ritenuto legittimo il licenziamento de quo, considerandolo “per giusta causa”.

In particolare il ricorrente lamenta che, in tal modo, la sentenza impugnata ha totalmente disatteso la nozione ontologica del licenziamento disciplinare, ormai consolidata.

Il motivo è fondato.

In base al principio costantemente affermato da questa Corte e che qui va ribadito, “il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente anche dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 3 circa la contestazione dell’addebito ed il diritto di difesa” (v. fra le altre Cass. 13-8-2007 n. 17652, Cass. S.U. 1-6- 1987 n. 4823, Cass. S.U. 16-12-1987 n. 9302, Cass. 5-12-1989 n. 5365, vedi anche, fra le altre, sulle conseguenze della violazione delle dette garanzie, Cass. S.U. 26-4-1994 n. 3965, Cass. 19-6-1998 n. 6135 e Cass. 12-4-2003 n. 5855).

La sentenza impugnata, qualificando il licenziamento de quo come “per giusta causa” ma non come “licenziamento disciplinare”, e ritenendo nella fattispecie “superfluo” esaminare se fossero state o meno scrupolosamente rispettate le procedure in tema di licenziamento disciplinare, ha disatteso in pieno il suddetto principio e tanto basta per cassare la impugnata sentenza con rinvio, restando assorbiti il secondo e il terzo motivo, riguardanti questioni ulteriori, riproponibili dinanzi al giudice di rinvio.

Quest’ultimo viene designato nella Corte di Appello di Brescia, la quale provvederà attenendosi al principio di cui sopra, statuendo anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA