Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6437 del 13/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.13/03/2017), n. 6437
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6270/2016 proposto da:
Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BETTOLO 4,
presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO MIGANI;
– ricorrente –
contro
T.F., V.G., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato MAURIZIO MORRI;
– controricorrenti –
e contro
T.R., T.A., Z.F.,
M.A.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1430/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 06/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– Z.M. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la sentenza di primo grado, che – per quanto in questa sede ancora rileva – ebbe ad accogliere la domanda di parte attrice ( T. ed altri), dichiarando l’inesistenza di servitù di passaggio sulla strada privata di proprietà attorea e a vantaggio del fondo dello Z., condannando quest’ultimo ad eliminare i passi carrai aperti nel muro di recinzione del suo fondo;
– T.F. e V.G. hanno resistito con controricorso;
– gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;
– il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– i due motivi (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) sono inammissibili perchè, per un verso, sottopongono alla Corte una questione “nuova” (quella relativa alla sussistenza di una servitù di uso pubblico sulla particella (OMISSIS), oggi (OMISSIS)) che non risulta aver costituito oggetto di apposito motivo di appello (nè il ricorrente ha riportato – come era suo onere – l’eventuale motivo di appello proposto sul punto), per altro verso sottopongono alla Corte censure relative all’accertamento del fatto (relativamente alla sussistenza della apparenza della servitù risalente al ventennio), inammissibili in sede di legittimità in presenza di motivazione non apparente nè manifestamente illogica;
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017