Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6437 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/03/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 06/03/2020), n.6437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7200-2018 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA BAFILE

2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI VOTTARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato EMANUELE SPATA;

– ricorrente –

contro

CANTIERE NAVALE DE POLI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO

PREVENTIVO, in persona del Commissario Liquidatore giudiziale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 4,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SANDRO GRANDESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 478/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/09/2017, R. G. N. 196/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato EMANUELE SPATA;

udito l’Avvocato SANDRO GRANDESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.D. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia la s.p.a. Cantiere Navale De Poli in liquidazione e concordato preventivo in cessione dei beni, esponendo che nel dicembre 2008 la società aveva comunicato l’avvio della procedura CIGS con decorrenza della sospensione a far tempo dal 15/12/2008; precisava che il 26/2/2009 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 4 c.c.n.l. di settore, non avendo ricevuto dal dicembre 2008 alcuna retribuzione nè anticipazione della integrazione salariale. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva condannarsi parte convenuta al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.

La società, costituitasi, contestava le domande chiedendone la reiezione.

Il Tribunale adito respingeva il ricorso del lavoratore con pronuncia che veniva confermata dalla Corte distrettuale.

A fondamento del decisum, il giudice del gravame osservava, per quanto ancora qui rileva, come la temporanea inadempienza nel pagamento delle retribuzioni dei primi 15 giorni del dicembre 2008 e della 13 mensilità, coincisa temporalmente con la richiesta della società di ammissione al concordato preventivo, non integrasse ritardo intollerabile del datore di lavoro nell’adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, tale da legittimare le dimissioni dei lavoratori, riconducendole nell’alveo della giusta causa.

Soggiungeva la Corte di merito, sulla scia di precedenti arresti della Corte di legittimità, che il ritardo nella reazione dei lavoratori era dimostrativo della tolleranza e volontà collaborativa dei dipendenti, i quali avevano comunque goduto dell’integrazione salariale corrisposta dall’Inps sin dal 15/12/2008; osservava quindi, che nello specifico si verteva in ipotesi di ritardato pagamento della retribuzione del tutto eccezionale, in presenza di conclamata crisi aziendale, in cui la fruizione della cassa integrazione concorsuale aveva comunque assicurato ai dipendenti i necessari mezzi di sostentamento.

Avverso tale decisione S.D. interponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria, ai quali resisteva con controricorso la società Cantiere Navale De Poli “liquidazione e concordato preventivo che, del pari, depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c..

La causa, chiamata in adunanza camerale, veniva rinviata per la trattazione in pubblica udienza.

Entrambe le parti hanno, quindi, depositato ulteriori memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che gli approdi ai quali è pervenuta la Corte territoriale siano assolutamente carenti della necessaria ricostruzione logico-giuridica della vicenda scrutinata, per la assoluta mancanza di motivazione in ordine ai dettami della clausola contrattuale collettiva di settore che disciplinava l’istituto delle dimissioni per giusta causa, prospettandosi comunque nella ipotesi in cui si intendesse accreditare la tesi di una motivazione resa per relationem, con richiamo a precedenti giurisprudenziali di legittimità la contraddittorietà ed illiceità della motivazione.

2. Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 2119 c.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente lamenta, in estrema sintesi, che il giudice del gravame sia incorso nella violazione della disposizione codicistica, avendo omesso di valorizzare la gravità dell’inadempimento tipizzata dalla contrattazione collettiva del settore metalmeccanico, così vulnerando i principi di ermeneutica contrattuale che presiedono alla attività esegetica demandata.

Invero, la corte territoriale, pur dando atto del richiamo di parte appellante ai dettami di cui art. 4 c.c.n.l. di settore ha ritenuto che non sussistesse un prolungato inadempimento datoriale tale da giustificare il recesso per giusta causa, anche qualificando come non immediata la reazione dei dipendenti rispetto al ritardo in questione.

Argomenta per contro, il ricorrente, che con la richiamata pattuizione le parti sociali avevano assegnato ad un ritardo nella corresponsione delle retribuzioni che si protraesse oltre i 15 giorni rispetto alla naturale scadenza del termine fissato per la fine del mese, l’effetto di consentire al lavoratore di poter risolvere per giusta causa il rapporto di lavoro, e che in tale prospettiva, non era in alcun modo consentito al giudice di operare una ulteriore valutazione in ordine alla gravità o meno dell’inadempimento, avendo già provveduto a tanto le parti sociali.

3. Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la corte territoriale valutato il comportamento tenuto dal lavoratore come incompatibile con la volontà di recedere, trattandosi di circostanza mai eccepita dalla società.

4. Il ricorso, nei suoi articolati motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, non è fondato.

Il cuore delle doglianze formulate da parte ricorrente risiede nella prospettata non conformità dell’incedere argomentativo seguito dal giudice del gravame nella elaborazione del giudizio inerente alla legittimità delle dimissioni per giusta causa, ai canoni di ermeneutica contrattuale che avrebbero imposto – nel processo di applicazione della clausola elastica di cui all’art. 2119 c.c. – il richiamo ineludibile alla declaratoria contrattuale collettiva di settore, con la quale (all’art. 4) le parti sociali avevano regolamentato il diritto del lavoratore a rassegnare le dimissioni, ed a percepire l’indennità di preavviso, in ipotesi di ritardo nel pagamento della retribuzione.

Diritto questo che, definito in sede collettiva, sarebbe insuscettibile di sindacato in sede giudiziaria, tenuto conto dell’imperativo al quale bisogna sottostare, della valorizzazione massima del soggetto tutelato che si ottiene sostituendo il precetto inderogabile di legge con quello più favorevole ricavabile dalle fonti concorrenti (vedi memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. di parte ricorrente).

5. La tesi prospettata, non può essere condivisa.

Questa Corte, con sentenza del 17/8/2004 n. 16937 – ha preso posizione sulla questione inerente alla sindacabilità del disposto dell’art. 2119 c.c. (sulla giusta causa del licenziamento) in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 o invece dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Le norme giuridiche, fra le quali si annovera la richiamata disposizione codicistica in tema di giusta causa di recesso, si dicono “elastiche” perchè, al fine di sanzionare fatti omissivi o commessivi illeciti posti in essere da soggetti appartenenti a determinate categorie (o tenuti ad osservare determinati comportamenti), rimandano – per quanto attiene alla definizione di illiceità della condotta – a modelli o clausole di contenuto generale, stante l’impossibilità di identificare in via preventiva ed astratta tutti i possibili comportamenti materiali configuranti l’illecito nonchè il collegamento della previsione normativa astratta al caso concreto tanto da imporre accertamenti di fatti che si compenetrano strettamente con valutazioni di carattere giuridico.

Da tali premesse consegue, tenuto conto del tradizionale criterio distintivo tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità, che l’applicazione delle norme elastiche non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3, nei casi in cui gli “standars” valutativi, sulla base dei quali è stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell’ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, ed infine anche nei casi in cui i suddetti “standars” valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziali e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente.

6. Detti principi affermati dai giudici di legittimità (cfr. di recente anche Cass. 20/5/2019 n. 13534; Cass. 23/3/2018 n. 7305) trovano conforto pieno anche nella portata e nel significato che si è dato alle clausole generali di “correttezza e buona fede” ed al principio della “ragionevolezza”, che se anche a non volerle ritenere norme flessibili o clausole generali costituiscono di certo criteri o canoni giuridici di valutazione su cui deve comunque misurarsi la tenuta di ciascuna fattispecie scrutinata, dal momento che, come si è rilevato in dottrina, il diritto non può disattende “la ragionevolezza”, cioè tutto ciò che è “ragionevole”, “congruo”, “adeguato” o che risponda “alla buona fede” o alla “diligenza”; termini questi che come si è fatto rilevare anche in sede dottrinaria, ricorrono con frequenza nelle direttive Europee e nelle sentenze della Corte di Giustizia.

In altri e riassuntivi termini la giusta causa di recesso integra una clausola generale (o norma elastica), che richiede di essere concretizzata dall’interprete mediante specificazioni che si traducano in parametri normativi e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi fattuali da esaminare sul piano normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e come tale incensurabile in cassazione se rispondente al requisito del minimo costituzionale del nucleo motivazionale.

7. Alla stregua delle argomentazioni svolte il ricorso va, come detto, rigettato per avere la sentenza impugnata – nel valutare la condotta delle parti come emerge dal materiale probatorio – fatto concreta applicazione dei dicta della Corte di Cassazione sopra riportata.

Va, infatti, rimarcato come la questione delle dimissioni per giusta causa presupponga la soluzione delle verifica inerente alla sussistenza del requisito della immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, da intendere – secondo il consolidato orientamento di questa Corte – in senso relativo; e detta questione è oggetto di valutazione demandata al giudice di merito, che si sottrae al sindacato in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012″ nella rigorosa interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (vedi Cass. S.U.7/4/2014 n. 8053 cui adde, ex aliis, Cass. 11/12/2018 n. 31999).

Collocandosi, pertanto, nel solco del ricordato insegnamento, il giudice del gravame, scrutinando il comportamento assunto dalle parti nella vicenda considerata e muovendo dalle statuizioni dei precedenti giurisprudenziali richiamati, ha escluso la configurabilità, in concreto, di una immediatezza nella reazione del lavoratore rispetto alla maturazione del diritto, per godere già il lavoratore degli ammortizzatori sociali e per non essere ravvisabile, a fronte della condotta del lavoratore e della crisi in cui versava la società, alcuna condotta, di parte datoriale, meritevole di essere sanzionata.

In tal senso la Corte di merito, in conformità al criterio di correttezza e buona fede che governa l’ermeneutica contrattuale ex art. 1366 c.c. e della ragionevolezza, procedendo ad un ponderato bilanciamento degli interessi delle parti, ha espletato l’esegesi della disposizione collettiva in esame, che risulta concordata allo scopo di favorire la garanzia per il lavoratore dei mezzi di sostentamento, a fronte di un comportamento inadempiente della parte datoriale che risulti meritevole di sanzione. All’esito del vaglio descritto, è pervenuta alla congrua conclusione che l’inadempienza della società all’obbligazione retributiva, protrattasi per un breve lasso temporale, non vulnerava l’esigenza garantistica posta dalle parti sociali a fondamento della clausola di cui all’art. 4 c.c.n.l. di settore applicabile alla fattispecie, in presenza degli ulteriori elementi fattuali innanzi posti in rilievo con statuizione che, per quanto sinora detto, è insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità.

8. Non può inoltre sottacersi che risultano privi di fondamento giuridico i motivi di ricorso fondati sull’impossibilità di disattendere nel caso di specie la clausola collettiva del contratto collettivo di settore.

Ed infatti – al di là dell’assorbente principio che la contrattazione collettiva per la sua natura di mera espressione di autonomia negoziale può essere disattesa dal giudice allorquando questi vi ravvisi violazione di legge nel caso di specie il ricorrente dà alla clausola del contratto una errata interpretazione capace di farli acquisire una forma di “diritto potestativo” da far valere sempre e comunque in giudizio, da potere quindi azionare nei tempi voluti a fronte del quale nulla può il datore di lavoro. Il tutto in contrasto col il disposto già citato dell’art. 1366 c.c..

9. Al lume delle sinora esposte considerazioni, considerato che la struttura motivazionale che innerva l’impugnata sentenza non presenta le denunciate carenze relative alla violazione dei dettami di cui all’art. 132 c.p.c. – riferita dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. 18/9/2009 n. 20112, Cass. S.U. 3/11/2016 n. 22232) ai casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili – deve ritenersi che la stessa si sottragga alle censure formulate, sotto tutti i profili enunciati.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime dellà soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 17, comma 1 (che ha aggiunto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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