Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6436 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 17/03/2010), n.6436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27469-2007 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO

50, presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARIOLI IVAN, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/04/2007 R.G.N. 1034/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta contro il Ministero della Giustizia da T.G. con cui quest’ultima, dipendente del Ministero con posizione economica (OMISSIS), chiedeva il riconoscimento del suo diritto ad essere assunta e inquadrata come (OMISSIS) con effetto dal 1 gennaio 2001.

La T. proponeva ricorso per cassazione. Il Ministero intimato resisteva con controricorso.

Lo stesso Ministero ha depositato formale “verbale di conciliazione” sottoscritto in data (OMISSIS), nella sede del Ministero della giustizia, dalla lavoratrice e dal direttore generale del personale e della formazione del Ministero, con cui, riepilogati i termini della vicenda giudiziaria e della esecuzione che l’amministrazione aveva prestato al provvedimento di urgenza emesso in corso di causa e alla confermativa sentenza di primo grado; richiamata l’emanazione nel corso del giudizio di una norma che consentiva l’inquadramento della lavoratrice come (OMISSIS) previa rinuncia al contenzioso giudiziario (L. 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248); ricordato che la T. aveva già espresso la volontà di avvalersi di detta disposizione; le parti conciliavano e transigevano la controversia mediante rinuncia della lavoratrice al contenzioso in atto, accettata dal Ministero, che a sua volta si impegnava all’inquadramento della (OMISSIS), con la decorrenza specificata, nel ruolo della (OMISSIS) del Ministero e dava atto della irripetibilità dei compensi percepiti dalla T. per l’inquadramento provvisorio come (OMISSIS), stante l’espletamento di fatto delle relative mansioni.

Tale transazione determina la cessazione della materia del contendere e di riflesso comporta l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per difetto di interesse.

In coerenza con la definizione conciliativa della controversia, le spese del giudizio di cassazione vengono compensate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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