Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6436 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.13/03/2017),  n. 6436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5383/2016 proposto da:

G.O., quale erede beneficiaria del padre Giacomo Gabbini,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE DE PAOLA, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., B.C., L.G.G.,

L.L.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 79,

presso lo studio dell’avvocato LAURA SABBATINI, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIORGIO VITTORIO MUZIO;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 13906/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– G.O. ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Milano dispose lo scioglimento delle comunioni ereditarie esistenti tra le parti,

– B.A., B.C., L.G.G., L.L.M. hanno resistito con controricorso, depositando altresì memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il ricorso risulta inammissibile, perchè proposto “per saltum” avverso una sentenza di primo grado in mancanza di accordo tra le parti (cfr. Cass., Sez. 1, n. 10871 del 11/05/2007), avendo peraltro la Corte di Appello di Milano dichiarato inammissibile l’appello proposto perchè tardivo, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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