Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6436 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 09/03/2021), n.6436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – rel. Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2977/2014 R.G. proposto da:

So. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con

l’avv. Carrara Maurizio e dall’avv. della Valle Cristina, nel

domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, alla via

Merulana, n. 234;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia – Milano n. 106/28/13, pronunciata in data 12/07/2013,

depositata il 26/08/2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre

2020 dal Cons. Fracanzani Marcello M..

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La società ricorrente opera nel settore dell’edilizia, detiene il 50% del capitale sociale della soc. Immobiliare Pa. s.r.l. ed era oggetto di verifica da parte della G.d.F., sfociata in pvc del 20/06/2011 ove i militari contestavano alcune annotazioni chirografe riportanti delle cifre e la dicitura “palazzo”, desumendo trattarsi di lavori non contabilizzati svolti a favore della soc. Pa. s.r.l. per Euro 58.746,00. Ne scaturivano tre avvisi di accertamento per gli anni 2006-2008, opposti dalla contribuente, affermando trattarsi di annotazioni riferite all’andamento della soc. Pa. s.r.l. di cui la parte ricorrente deteneva metà del capitale sociale, precisando che appaltatrice dei lavori per la soc. Pa s.r.l. fosse altro operatore edile, tale Co. s.r.l., mentre essa ricorrente mai aveva avuto un cantiere in (OMISSIS), presso la, o nell’interesse della, soc. Pa s.r.l. ovvero per suo conto od interesse.

Il giudice di prossimità rigettava integralmente il ricorso e le doglianze venivano riproposte in appello, ove però il collegio del gravame riteneva inammissibile l’impugnazione priva di specifici motivi di critica alla sentenza impugnata.

Insorge la contribuente affidandosi a quattro motivi di ricorso, sul rito del giudizio e sul merito della pretesa erariale, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria con cui dichiara aver aderito alla definizione agevolata della controversia di cui al D.L. n. 193/2016 e di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

L’adesione alla procedura di definizione agevolata ed il suo perfezionamento conduce all’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le anticipate ope legis.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio ex D.L. n. 193 del 2016, con spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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