Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6435 del 13/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.13/03/2017), n. 6435
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2271/2016 proposto da:
FLLI CITTERIO SPA, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA,
257, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA CORABI DE MARCHI;
– ricorrente –
contro
CERADYNE INC., in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio
dell’avvocato MONICA CURCURUTO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SEBASTIANO ZIMMITTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2532/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 15/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– la società Fratelli Citterio s.p.a. ha proposto un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la sentenza di primo grado, che ebbe a rigettare – per quanto in questa sede ancora rileva – le domande con le quali essa ricorrente aveva chiesto la declaratoria di rescissione o di risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto n. 640 placche protettive in carburo di boro destinate alla fabbricazione di giubbotti antiproiettile stipulato con la società Ceradyne Inc. Armor System (parte convenuta), nonchè la condanna di quest’ultima alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno;
– la parte intimata resiste con controricorso;
– la ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) è inammissibile, in quanto si risolve in una critica di merito all’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito circa l’inesistenza dei lamentati vizi della cosa venduta e alla valutazione della consulenza tecnica all’uopo esperita (i giudici hanno motivatamente ritenuto la validità del metodo adottato dai C.T.U., richiamando anche le prove di laboratorio eseguite presso l’Università di (OMISSIS), ed hanno motivatamente escluso – in conformità all’esito della C.T.U., la sussistenza dei denunciati vizi della cosa venduta), accertamento e valutazione che sono insindacabili in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 (ottomila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017