Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6435 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 09/03/2021), n.6435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – rel. Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23174/2012 R.G. proposto da

House Trade srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

con l’avv. Giustozzi Paolo, con domicilio in Roma, via Salaria n.

292, presso lo studio dell’avv. Cascini Elena;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale per le

Marche – Ancona n.34/4/12 n. 35/4/12 n. 36/4//12 e n.37/4/12

pronunciate in data 13/12/2011 e depositate il 21/02/2012,

notificate il 10/06/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre

2020 dal Cons. Fracanzani Marcello M..

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La soc. contribuente era destinataria di verifica fiscale generale per gli anni di imposta 1999, 2000, 2001 e 2002; seguivano ispezioni bancarie sui conti del socio di maggioranza e legale rappresentante, debitamente autorizzati dal comandante regionale GdF, all’esito dei quali l’Ufficio emanava avvisi di accertamento per ciascun anno verificato.

E’ incontroverso che gli avvisi siano stati portati alla notifica presso l’indirizzo della sede legale, quale risultante dai pubblici registri; che in tal luogo non si è rinvenuta la sede della società; che il messo notificatore ha quindi proceduto al deposito presso la casa comunale, dando atto nella relata di aver esperito le ricerche di legge e non essendo stati rintracciabili nel comune abitazioni, uffici o azienda della contribuente.

2. Solo per la tutela dovuta al socio di società di capitale a ristretta base azionaria, in ordine alla presunzione di percezione di utili extracontabili, gli avvisi sono stati notificati anche al legale rappresentante – socio di maggioranza. Il quale ha proposto istanza di accertamento con adesione, per cui si è avviato anche il confronto endoprocedimentale, senza buon esito, poichè si è appurato che al momento dell’istanza gli accertamenti risultavano già definitivi in ragione del perfezionamento (giusto deposito presso la casa comunale) delle notifiche operate alla società.

3. Insorgeva allora il contribuente affermando l’irritualità della notifica presso la casa comunale, nonchè affermando la riapertura dei termini procedimentali (accertamento con adesione) e processuali in ragione della notifica al socio-legale rappresentante, proponendo quattro ricorsi, uno per ciascuno degli avvisi; i gradì di merito sono stati sfavorevoli al contribuente che ricorre per cassazione -in forma cumulativa- avverso le quattro sentenze affidandosi a quattro motivi di gravame, qui replica l’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Vengono proposti quattro motivi di ricorso.

0. Occorre premettere qualche riferimento alla giurisprudenza in tema di ammissibilità per la proposizione di ricorso cumulativo, di cui nel caso di specie sussistono le condizioni di unitarietà di parti e causa petencli (cfr., tra le molte, Cass. SU n. 3692/09; Cass. n. 15582/10; Cass. n. 8075/13; Cass. n. 4595/17).

Altresì, occorre ricordare che le sentenze qui in scrutinio sono anteriori a Corte Cost. n. 258/12 i cui effetti andrebbero applicati retroattivamente. Nel caso di specie la stessa difesa erariale conferma che alla data di accesso del messo per la notifica degli accertamenti presso la sede legale non era ancora avvenuto (recte, comunicato) il trasferimento di residenza in altro comune, donde, secondo la nota distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa, nella fattispecie il procedimento notificatorio doveva realizzarsi nelle forme dell’art. 140 c.p.c..

Fatta questa premessa in linea teorica, occorre esaminare nello specifico i singoli motivi.

1. Con il primo motivo di profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nella sostanza affermando che il destinatario non fosse irreperibile, ma semplicemente assente, quindi si sarebbe dovuto operare ai sensi dell’art. 140 c.p.c…

Il motivo è inammissibile ove si tratta di contrapporre una propria valutazione di merito a quella fatta propria dalla CTR con le sentenze gemelle qui impugnate; infondato invece, ove l’assunto contrasta con quanto attestato dal messo notificatore che ha dichiarato non esserci proprio la sede in quell’indirizzo e di aver svolto le ricerche di legge per individuare la sede legale della società all’interno di quel comune.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione art. 148 c.p.c., lamentando non siano state fatte adeguate ricerche. Il motivo si prospetta nuovo, senza prova di proposizione nel precedente grado. In ogni caso, non autosufficiente perchè non trascritta la relata, cioè la descrizione delle ricerche svolte, il parametro su cui valutare se quanto fatto fosse coerente con il dovuto. Quindi motivo in ogni caso inammissibile, in disparte la circostanza che in data successiva all’accesso del messo la società ha dichiarato ai pubblici registri lo spostamento di sede in altro comune, seppure in forma non completa (cfr. punto 3, pag. 3 delle sentenze impugnate). Occorre ricordare come questa Corte sia già intervenuta ampiamente in ordine al dovere di riprodurre o ritrascrivere la relata di notifica quando viene sollevato questo motivo di doglianza, a condizione di inammissibilità (Cass. n. 5185/17; Cass. n. 31038/18), atteso che da quanto comunque dichiarato in ricorso il messo avrebbe attestato, previa esecuzione delle dovute ricerche, il trasferimento presso altro comune, di modo che detta attestazione, per essere superata, avrebbe richiesto proposizione di querela di falso. In relazione al secondo profilo, laddove l’A.F. ha eccepito la novità della questione relativa alla mancata effettuazione delle ricerche, è onere della parte precisare tempo e luogo della relativa deduzione nel giudizio di merito.

Il motivo è quindi inammissibile.

3. Con il terzo motivo, si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione art. 145 c.p.c., in quanto la successiva notifica presso il domicilio del socio – legale rappresentante avrebbe riaperto i termini.

Al contrario, tale notifica svolge solo le funzioni di garanzia connesse al riflesso sul patrimonio dei soci degli utili extracontabili in società di capitali a ristretta base azionaria, ma non esplica effetti -sananti, di proroga o meno- in capo alla società.

Il motivo è quindi infondato.

4. Con il quarto ed ultimo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, (da intendersi n. 4) per “omissione di motivazione”, ove si contesta genericamente non sia stata data motivazione del convincimento del giudice, in ispecie nel non considerare le ragioni del contribuente. Il motivo appare inammissibile perchè generico, comunque infondato, ove dalla lettura delle sentenze impugnate emerge il bilanciamento dei diversi argomenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite per Euro 7.800,00(settemilaottocento/00) a favore dell’Agenzia delle entrate.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

 

 

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