Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6434 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 17/03/2010), n.6434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2972-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO

DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato RINALDI GALLICANI

SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato MOBILIO GIANFRANCO,

giusta procura speciale atto notar BELOGI GIUSEPPE di Macerata e del

25/01/07, rep. 130709;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 603/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/01/2005 r.g.n. 772/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 24 gennaio 2005 la Corte d’appello di Ancona confermava la statuizione resa dal locale Tribunale con cui era stata accolta la domanda proposta da P.T.G. nei confronti dell’Inps, intesa alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia. La Corte territoriale, premesso che tale trasformazione è espressamente prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10 in relazione all’assegno di invalidità, affermava non esservi motivo affinchè lo stesso principio non si applichi alla pensione di invalidità, conseguita, ai sensi della precedente normativa, prima del primo luglio 1984. Quanto alla decorrenza, l’Inps aveva erroneamente fissato la decorrenza della trasformazione dalla data della domanda, mentre doveva determinarsi al momento di compimento dell’età pensionabile, giacchè è da questa data che decorre normalmente la pensione di vecchiaia, a meno che l’interessato non faccia richiesta di una data diversa.

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo.

Resiste la P. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’Inps denunzia violazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10 convertito nella L. n. 1272 del 1939, della L. n. 222 del 1984, art. 1, commi 6 e 10 della L. n. 638 del 1983, art. 8 del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60 del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9 della L. n. 218 del 1952, art. 2 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6 perchè che per i titolari di pensione di invalidità la decorrenza della pensione di vecchiaia dovrebbe fissarsi, per coloro che sono già titolari della pensione di invalidità, alla data della domanda non già alla data di compimento dell’età pensionabile.

Il ricorso merita accoglimento.

1. Non è qui in questione il problema della mutabilità del titolo di pensione, già ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza delle Sezioni unite n. 8433 del 4 maggio 2004, che, risolvendo il contrasto creatosi all’interno della sezione lavoro, ha ritenuto possibile la trasformazione della pensione di invalidità (ante L. n. 222 del 1984) in pensione di vecchiaia. E’ altresì incontestato che per la trasformazione sia necessaria la domanda dell’interessato, giacchè la contribuzione indistinta e globale versata specifica i suoi effetti rispetto ad eventi che si succedono cronologicamente durante il rapporto assicurativo, per cui è coerente con il sistema l’utilizzazione della posizione assicurativa secondo il verificarsi degli eventi, ed anche se l’assicurato ha accettato la prestazione conseguente al verificarsi del primo evento, non per questo perde il diritto alla prestazione prevista per un secondo evento, stante che la prima non ha esaurito il rapporto previdenziale e che i contributi sono versati senza distinzione per tutti i rischi coperti dall’assicurazione.

Il problema verte invece sulla decorrenza della trasformazione medesima, e cioè se questa debba determinarsi dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda, oppure se, ferma la necessità della domanda, la pensione di vecchiaia debba farsi decorrere retroattivamente, ossia al compimento dell’età pensionabile.

Invero nessuna disposizione dell’ordinamento regola la fattispecie.

Secondo la regola generale, ferma la necessità della domanda, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età e dal conseguimento degli altri requisiti costitutivi del diritto. Tuttavia, nel caso di specie, non può valere la regola generale suddetta, perchè questa opera nel caso che non vi sia alcun altra prestazione in godimento, mentre l’attuale contro ricorrente godeva già della pensione di invalidità e si trattava di trasformarne il titolo, di talchè la relativa domanda ha efficacia costitutiva. Posto infatti che l’Istituto non può procedervi d’ufficio, è rimessa all’assicurato medesimo (libero di valutarne i vantaggi), la facoltà di richiedere la trasformazione avvalendosi dello specifico diritto di opzione di utilizzare la provvista contributiva non più per l’una ma per l’altra prestazione.

Non vi è invece alcuna norma, nè la regola è rinvenibile nel sistema, per cui la domanda avrebbe efficacia retroattiva. In conclusione ha errato la Corte di Ancona nell’affermare che, al compimento dell’età pensionabile, la pensione di invalidità dell’odierno intimato si era automaticamente trasformata in pensione di vecchiaia, così da far decorrere il diritto alla prestazione da quel momento, anzichè dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione all’INPS della domanda amministrativa di trasformazione.

Accolto il ricorso dell’INPS la sentenza d’appello va cassata, e, poichè dalla stessa risulta che l’assicurato aveva dato atto di aver già ottenuto dall’Istituto previdenziale la trasformazione richiesta con la decorrenza indicata dall’Istituto medesimo (controvertendosi solo per l’affermazione del diritto alla più remota decorrenza della pensione di vecchiaia sin dal compimento dell’età pensionabile), la causa può essere decisa direttamente nel merito da questa Corte (art. 384 c.p.c., comma 1) con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Nulla per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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