Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6434 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.13/03/2017),  n. 6434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1871/2016 proposto da:

SIC SOCIETA’ IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL, in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato LAURA TRICERRI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GABRIO ABEATICI;

– ricorrente –

contro

B.I.D.S.D.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 377/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la Società Immobiliare Costruzioni s.r.l. ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ebbe a quantificare il corrispettivo ad essa dovuto da B.i.S.D.M. (parte convenuta) per l’esecuzione dei lavori di risanamento eseguiti nello stabile della stessa;

– la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– i tre motivi di ricorso (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, e 5, in relazione all’erroneità del calcolo del compenso ancora spettante alla società attrice, detratto l’importo già riscosso) sono manifestamente fondati, in quanto la Corte territoriale, dopo aver accertato che i lavori eseguiti dalla società sono pari all’importo di Euro 442.547,99 ha detratto da tale importo – non comprensivo di IVA l’importo non omogeneo di Euro 346.173,59 comprensivo di IVA al 10% già versato dalla convenuta, piuttosto che l’importo versato al netto di IVA, così pervenendo ad una errata determinazione del dovuto;

– il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste per nuovo calcolo dell’importo dovuto;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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