Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6433 del 19/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 6433 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 13493-2008 proposto da:
ACQUAVIVA MARIA TERESA CQVMTR29A52G125Q, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIACINTA

PEZZANA 27, preuuu

le studio dell’avvocato BALTA RENATO,

rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGINO MARIO;
– ricorrente 2014
350

contro

MANNA MICHELE, MANNA GIUSEPPINA;
– intimati –

sul ricorso 17380-2008 proposto da:

MANNA MICHELE MNNMHL26M19G125H, MANNA GIUSEPPINA

Data pubblicazione: 19/03/2014

MNNGPP24C57G125C, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAllA SANTIAGO DEL CILE 7, presso lo studio
dell’avvocato MATERA FRANCO, rappresentati e difesi
dall’avvocato MONTEMURRO COSIMO;
c/ricorrenti e ric. incidentali –

ACQUAVIVA MARIA TERESA;

intimata

avverso la sentenza n. 731/2007 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 21/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento
del ricorso incidentale.

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Manna Michele e Manna Gaetano, con atto di citazione
notificato 1’11 ottobre 1990, convenivano in giudizio
innanzi al Tribunale di Foggia Acquaviva Maria Teresa,
Acquaviva Pasquale (nato 1’11.10.1895) ed Acquaviva
Gli attori allegando di essere entrambi proprietari —
rispettivamente- di una casa ai civici 21 e 23 di via
Trieste di Orsara di Puglia ed il solo Manna Gaetano di
un vano terraneo ubicato nella medesima città alla via
Cadorna 4, affermavano che tutti tali immobili
confinavano con l’abitazione di proprietà dei convenuti.
Riferivano, quindi, che i convenuti avevano realizzato in
violazione di C.E. e della normativa urbanistica ed
antisismica la sopraelevazione del loro immobile, una
veduta nel muro prospiciente la di loro proprietà, un
canale di scolo nel muro a confine e, di seguito, un
piccolo vano-bagno pensile, opere tutte lesive dei ”
corrispettivi diritti di essi attori”.
Chiedevano, quindi, all’adito Giudice di primo grado la
declaratoria dell’illegittimità di tutte le opere realizzate e
la condanna all’eliminazione della veduta e dello scolo,
nonchè alla rimozione del citato piccolo vano pensile.
Resistevano alla domanda attorea chiedendone il rigetto i
convenuti, che —fra l’altro- deducevano il difetto di
legittimazione passiva dell’Acquaviva Pasquale (nato il
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Pasquale (nato il 6.4.1936).

6.4.1936) per non essere più proprietario dell’immobile
di parti convenute e proponevano domanda
riconvenzionale per la declaratoria di intervenuta
usucapione della proprietà dell’area sovrastante il
cennato vano terraneo di via Cadorna 4.
stralcio del Tribunale di Foggia escludeva la
legittimazione passiva di Acquaviva Pasquale (nato il
6.4.1936), accoglieva parzialmente la domanda attrice
condannando i convenuti ad applicare alla grondaia
prospiciente la proprietà attorea una lamiera che
impedisse l’esondazione di acque meteoriche ed
accoglieva la domanda riconvenzionale delle parti
convenute dichiarando intervenuta la richiesta
usucapione, con integrale compensazione delle spese di
lite.
Avverso la detta decisione del Giudice di prime cure
interponevano appello Manna Michele e Manna Gaetano,
riproponendo le originarie conclusioni con esclusione
della domanda di regolarizzazione della grondaia e di
quella di danno, non riproposta in gravame e reiterando
l’istanza di rigetto dell’avversa domanda riconvenzionale
di intervenuta usucapione.
L’appellata Acquaviva Maria Teresa resisteva
all’opposto gravame e ne chiedeva il rigetto, con vittoria
delle spese di lite del grado.
4

Con sentenza n. 2262 del 31 maggio 2001 la Sezione

All’esito dello svolto giudizio di secondo grado,
interrotto per decesso di Manna Gaetano e indi riassunto
da Manna Giuseppe e Manna Giuseppina, con sentenza
n. 731/2007 l’adita Corte di Appello di Bari accoglieva il
proposto gravame e, in riforma del primo deciso,
intervenuta usucapione del diritto di proprietà
superficiaria vantato dall’appellata sulla copertura
dell’immobile sito alla via Cadorna 4 di Orsara di Puglia,
ordinando conseguentemente alla Acquaviva Maria
Teresa di ridurre a luce, ex art 901 c.c., la veduta
prospiciente il lastrico solare del suddetto immobile,
nonché di rimuovere il piccolo succitato vano pensile,
compensando integralmente le spese di lite del doppio
grado di giudizio.
Ricorre per la cassazione della decisione della Corte
distrettuale l’Acquaviva Maria Teresa con atto fondato
su tre ordini di motivi.
Resistono con controricorso Manna Michele e Manna
Giuseppina, proponendo altresì ricorso incidentale
condizionato, in relazione all’avverso primo motivo del
ricorso principale, fondato su un unico motivo assistito
dalla formulazione di quesito ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c..

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rigettava la domanda riconvenzionale di declaratoria di

MOTIVI della DECISIONE
1.- Con il primo motivo del ricorso di denuncia la
“violazione degli artt. 101, 303, 331, 354 c.p.c. (art. 360
n. 3 c.p.c.) e contraddittoria insufficiente comunque
erronea motivazione circa un punto decisivo della
Si sottopone a questa Corte, ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c., il seguente testuale duplice quesito di diritto :
“se deve disporsi l’integrazione del contraddittorio ai
sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti degli eredi di una
delle parti del processo e se in difetto è rilevabile
d’ufficio

la conseguente

nullità assoluta del

procedimento e della sentenza che lo definisce” ;
“il fatto decisivo e controverso ex art. 366 bis c.p.c. in
ordine al quale si denuncia contraddittoria insufficiente e
comunque erronea motivazione è rappresentato dalla
presunta asserzione della ricorrente Acquaviva Maria
Teresa di essere l’unica erede di Acquaviva Pasquale
(nato nel 1895)”
L’Acquaviva Maria Teresa si duole, in sostanza, del fatto
che in appello non sia stata disposta l’integrazione del
contraddittorio nei confronti quantomeno del fratello
Acquaviva Pasquale junior, anch’esso erede di
Acquaviva Pasquale senior, noin risultando esatto che
essa attuale ricorrente avesse dichiarato di essere unica
erede.
6

controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)”.

Il motivo del ricorso in esame è infondato.
La questione che sia esatto o meno che l’attuale
ricorrente principale avesse dichiarato, non smentita, di
essere l’unica erede di Pasquale Acquaviva senior è
irrilevante, dal momento che la qualifica di erede non è
Quanto al resto Pasquale Acquaviva junior, quale figlio
di Pasquale Acquaviva senior, al massimo poteva
rivestire, con la sorella, attuale ricorrente, la qualità di
chiamato ex lege alla eredità. Ma l’effettiva assunzione
della qualità di erede, per accettazione espressa o tacita,
avrebbe dovuto essere provata (onere, nella fattispecie
non adempiuto) dalla attuale ricorrente.
Il ricorso, in punto, deve, pertanto, rigettarsi.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la
“violazione degli artt. 83, 81, 100 e 110 c.p.c. (art. 360 n.
3 c.p.c.) ed omessa e contraddittoria insufficiente e
comunque erronea motivazione circa un punto decisivo
della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Si formula, al riguardo, il seguente testuale quesito ai
sensi dell’art. 366 bis c.p.c.. :
CC

se è nulla la procura alle liti conferita mediante

sottoscrizione del solo prenome da soggetto non
identificabile dagli atti di causa perché estraneo alle
precedenti fasi del giudizio ovvero se è inammissibile la

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nella disponibilità delle parti.

riassunzione dell’appello in difetto di prova sulla
legittimazione alla successione nel processo”
il fatto decisivo e controverso ex art. 366 bis c.p.c. è
rappresentato dalla procura alle liti effettuata da Manna
Giuseppina con l’apposizione del solo prenome e dalla
vi fosse menzione, né dagli atti di causa emergesse il
titolo che consentisse a Manna Giuseppina la successione
nel processo”
Il motivo è fondato e comporta l’accoglimento in punto
del proposto ricorso.
Emerge dagli atti la nullità della procura, conferita da
Manna Giuseppina, per invalidità della stessa.
Infatti la medesima procura, attribuita a Manna
Giuseppina, risulta sottoscritta con la firma e
l’apposizione del solo prenome “Giuseppina”.
Allo stato, pertanto, non può che ritenersi la nullità della
detta procura e, conseguentemente, la nullità dell’atto di
riassunzione con mancata partecipazione al giudizio di
parte legittimata e, quindi, la nullità dell’impugnata
sentenza.
Quest’ultima, accogliendosi —in punto- il proposto
ricorso, deve essere cassata con rinvio ad altra sezione
della Corte di Appello di Bari per il prosieguo del
giudizio.

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circostanza che nell’atto di riassunzione in appello non

3.- Con il terzo motivo di ricorso si lamenta “violazione
degli artt. 952, 1158, 934ss. c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed
omessa e contraddittoria insufficiente e comunque
erronea motivazione circa un punto decisivo della
controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
seguente testuale quesito di diritto :
” se la realizzazione di una veduta e di un manufatto
prospiciente sulla proprietà altrui costituiscano attività
esplicative del possesso corrispondente al diritto di
superficie, idoneo ad usucapire il diritto di superficie
ovvero il diritto a mantenere le opere realizzate”
Fatto decisivo ex art. 366 bis c.p.c., secondo la
prospettazione in ricorso, “in ordine al quale si denuncia
omessa o comunque contraddittoria motivazione” è
rappresentato dall’avere la Corte asserito che la
realizzazione della veduta e di un piccolo vano sporgente
sull’altrui proprietà non possano considerarsi attività
esplicative del possesso corrispondente al contenuto del
diritto a mantenere una costruzione su suolo altrui.
Il motivo del ricorso principale qui in esame non è
accoglibile.
La realizzazione di una veduta e di un manufatto
prospiciente l’altrui proprietà non possono costituire
attività esplicative corrispondenti, come preteso in
ricorso, al diritto di superficie e , comunque, idonee a
9

Al riguardo si formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il

concretizzare una usucapione del preteso diritto di
superficie o del diritto al mantenimento delle opere
realizzate.
4. Con ricorso incidentale, fondato su un unico motivo,

le part resistenti denunciano “violazione di legge : art.
sottoponendo a questa Corte il seguente testuale quesito,
ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. :
“dica la Corte se risultando dall’atto di appello, dalla
difesa delle parti in lite e dagli atti e documenti prodotti
in causa un vizio rilevabile di ufficio quale la non
integrità del contraddittorio per non essere stato l’atto di
appello notificato a tutte le parti in causa in primo grado,
vizio regolarmente eccepito dalla parte convenuta
destinataria destinataria della notifica dell’appello, possa
il giudice di merito, erroneamente assumendo la tardività
dell’eccezione, omettere di disporre l’integrazione del
contraddittorio nei confronti degli eredi della parte
convenuta in primo grado ed ai quali, a seguito del
decesso del loro dante causa in primo grado, era stato
notificato, nello stesso grado, atto di prosecuzione del
processo”.
L’introdotto ricorso incidentale fondato sul suddetto
unico motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento,
come in epigrafe disposto, per quanto di ragione del
ricorso principale.
10

102 e 331 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”,

P.Q.M.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 31
gennaio 2014.
Il ReJidente
L’Estensore
f_

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

,/

La Corte
riuniti i ricorsi e pronunziando sul ricorso principale,
cassa la sentenza impugnata e rimette, anche per le spese
del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di
Appello di Bari.

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