Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6433 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 13/10/2009, dep. 17/03/2010), n.6433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33086-2006 proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOEZIO 14, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUBENS ESPOSITO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimata –

sul ricorso 1631-2007 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39-

F, presso lo studio dell’avvocato BIANCO GIUSEPPE, che la rappresenta

e difende, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MATTEO BOIARDO 17, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ERNESTO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUBENS ESPOSITO,

giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1440/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2006 r.g.n. 7079/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO; udito l’Avvocato BIANCO

GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.C. convenne in giudizio la RAI dinanzi al Tribunale di Roma con due distinti ricorsi. Il tribunale li riunì e pronunciò le seguenti decisioni: dichiarò la esistenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 17 settembre 1987, dichiarò il diritto della T. ad essere inquadrata come “(OMISSIS)” dal 5 novembre 1990, condannò la RAI al pagamento delle differenze retributive per complessivi 56.202,66 Euro, oltre interessi, e dichiarò il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro dal 26 giugno 1998, nonchè a corrisponderle le retribuzioni maturate dal 26 giugno 1998 al 26 giugno 2001.

Entrambe le parti proposero appello, principale ed incidentale.

La Corte d’Appello di Roma con sentenza pubblicata il 5 maggio 2006, ha respinto l’appello principale ed ha accolto in parte l’appello incidentale, condannando la RAI al pagamento delle retribuzioni dal 26 giugno 1998 al ripristino del rapporto e non limitatamente a 36 mensilità come aveva invece disposto il giudice di primo grado.

La RAI ha proposto ricorso per cassazione.

La T. ha depositato controricorso con ricorso incidentale.

La RAI ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza.

Con il primo motivo del ricorso principale la RAI deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè violazione della L. n. 230 del 1962 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La RAI sostiene che la Corte ha omesso di pronunciare “su parte” del suo primo motivo di appello perchè ha esaminato solo i sette contratti L. 230 del 1962, ex lett. e) stipulati a decorrere dal 5 luglio 1990 ed ha respinto per ciò solo il motivo di appello ritenendo superfluo l’esame delle censure relative alla pretesa non opponibilità di prestazioni extra richieste da soggetti non legittimati. Il motivo è formulato in modo non conforme al principio dell’autosufficienza del ricorso, perchè non viene riportata la parte del motivo di appello su cui sarebbe stata omessa la pronuncia, limitandosi a richiamarla.

Il secondo motivo denunzia la violazione della L. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e) e comma 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La sentenza viene censurata per aver interpretato la norma ed in particolare l’aggettivo “specifici” programmi nel senso che “il programma esuli dalla ordinaria attività dell’impresa e che l’apporto del lavoratore assunto a termine non possa essere fornito dal personale in organico” (così il quesito di diritto).

In realtà l’interpretazione fornita dalla Corte è conforme alla consolidata giurisprudenza di cassazione in tema di interpretazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e) (cfr. sentenza n. 16690 del 19/06/2008 ed ivi i riferimenti ulteriori tutti conformi), nè vengono portati elementi di riflessione nuovi che siano idonei a determinare un cambio di indirizzo.

Il terzo motivo censura la sentenza per non aver accolto il motivo di appello con il quale si ribadiva l’eccezione di estinzione del rapporto per mutuo consenso, in quanto alla scadenza di ciascun contratto “la T. aveva sempre lasciato spontaneamente il servizio e ritirato il TFR”, e “perchè in più casi tra un contratto e l’altro le parti avevano lasciato trascorrere intervalli lunghissimi, di oltre o quasi un anno” a conferma del loro disinteresse alla prosecuzione del rapporto”, sottolineando che “proprio l’abituale frequenza dei contratti rende ancor più significativi così lunghi periodi di totale reciproco disinteresse”.

Infine, con riferimento ad alcuni dei quindici contratti “le parti avevano consacrato per iscritto la volontà comune risolutiva, giacchè la RAI aveva comunicato alla ricorrente la anticipata cessazione del rapporto e la T. aveva sottoscritto la comunicazione in segno di integrale accettazione”.

In materia di mutuo consenso allo scioglimento del rapporto si è costantemente ribadito che trattasi di una questione di fatto affidata al giudizio del giudice del merito, che non può essere diversamente valutata in sede di legittimità, se la motivazione è sufficiente e priva di contraddizioni, come nel caso in esame, in cui la Corte ha considerato adeguatamente tutti gli elementi offerti e ha ritenuto che non permettessero di desumere una certa e comune volontà delle parti di estinguere il rapporto.

Il motivo ha un secondo tema, con riferimento a quattro contratti nel corso dei quali la T. sostiene di aver svolto mansioni di redattore ex art. 1 cnlg anteriormente all’iscrizione nell’albo dei giornalisti, anche perchè in ipotesi nulli per violazione di norme imperative; la Corte avrebbe osservato erroneamente che tale nullità “non esclude la possibilità di collegare all’attività resa effetti economici e normativi ex art. 36 Cost. e art. 2116 c.c.”. Il che però non implica la possibilità di considerare il rapporto ancora in essere dopo che abbia cessato di avere esecuzione e unificare a successivi rapporti validi. Il motivo è formulato in modo generico, non colloca con precisione la posizione di questi contratti nel complesso dei quindi e non tiene conto del fatto che la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato avviene con riferimento al primo contratto con termine illegittimo e si riverbera su tutti i contratti successivi.

Il quarto motivo consiste in una denunzia di violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte avrebbe omesso di pronunciare su parte del terzo motivo di appello della RAI o quanto meno su tale parte ha omesso di motivare.

Anche questo motivo è formulato in modo non conforme al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, perchè non viene riportata la parte del terzo motivo cui si fa riferimento.

Il quinto motivo denunzia una violazione di legge ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la Corte ha respinto il terzo motivo di appello, confermando il diritto della T. al trattamento economico e normativo di redattore dal 5 novembre 1990, senza tener conto che tali mansioni non erano state nè richieste nè autorizzate da persone legittimate ad impegnare la RAI (in quanto la T. non avrebbe fornito la relativa prova); non erano state richieste per iscritto e non era stata fornita prova del loro effettivo svolgimento. Anche questo motivo è formulato in modo generico e implica una diversa valutazione del quadro probatorio, estranea al giudizio di cassazione.

Con il sesto motivo si denunzia la violazione dell’art. 416 c.p.c., comma 2, e art. 2948 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo concerne la condanna al pagamento della somma di 56.202,66 Euro a titolo di differenze retributive per il periodo novembre 90 – giugno 97. Le censure sono due: il diritto per i crediti anteriori al 5 maggio 1993 si sarebbe estinto per prescrizione quinquennale, essendo erronea la tesi della Corte per cui la prescrizione, stante l’unificazione dei rapporti decorre dalla cessazione del rapporto unificato. Il motivo si basa esplicitamente sul presupposto che non vi sarebbe stata l’unificazione dei molteplici contratti a termine e la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, richiamando le ragioni esposte con il terzo motivo. Questo ancoraggio comporta che non essendo stato accolto il terzo motivo non può essere accolto neanche quello in esame.

La seconda censura riguarda i conteggi dell’attrice che sarebbero “manifestamente” errati in eccesso, mentre la mancata contestazione specifica da parte della RAI nella memoria di costituzione non ha rilievo perchè non concerne fatti costitutivi del diritto ma l’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione. In realtà, le contestazioni mosse intempestivamente (il dato non è discusso) non concernono questioni ermeneutiche, ma gli sviluppi matematici ed era dovere della parte che assume la “manifesta” erroneità formularle tempestivamente per consentire il contraddittorio sul punto secondo le regole fissate dal codice di rito. L’ultimo motivo denunzia una violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 e ss., artt. 2697 e 2729 c.c., e art. 437 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Riguarda la parte della sentenza che ha condannato la RAI al pagamento delle retribuzioni a titolo di risarcimento del danno dal 26 giugno 2001 al ripristino del rapporto.

La Corte non ha motivato sulla denunzia contenuta nel ricorso in appello di omessa prova o allegazione da parte della T. di essere rimasta senza sua colpa disoccupata. Ha poi errato nel risarcire il danno escludendo gli abituali intervalli lavorativi in ragione del criterio della prevedibilità. Ha infine errato nel liquidare il danno per un periodo superiore ai tre anni indicato dal Tribunale, modificando sul punto la sentenza di primo grado. Ha poi errato nel non detrarre l’aliunde perceptum o percepibile con l’uso della ordinaria diligenza, anche a titolo di indennità di disoccupazione, rigettando la richiesta di ordinare l’esibizione del libretto di lavoro in quanto formulata in via meramente esplorativa e giudicando tardive e irrilevanti altre richieste istruttorie in quanto concernenti documenti già formati prima della conclusione del giudizio di primo grado e non risultando dagli stessi quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce la entità del danno.

Questo motivo cumula indistintamente censure di natura diversa risultando aspecifico. Esso inoltre viola il canone dell’autosufficienza perchè omette di riportare gli specifici passaggi dei motivi appello solo genericamente richiamati. Non vi sono ragioni per inficiare le scelte istruttorie della Corte di merito rispetto a richieste, chiaramente formulate in modo generico o in via meramente esplorativa, in materia di aliunde perceptum e non vi era motivo giuridicamente valido di procedere ad una indagine sulla “colpa” della lavoratrice neh” essersi trovata in una situazione di disoccupazione.

Infine, l’apposizione del limite di 36 mensilità alla condanna al pagamento delle retribuzioni effettuata dal primo giudice e riformata dalla Corte d’Appello è esso si un intervento privo di qualsiasi sostegno normativo, come si è spiegato in una pluralità di decisioni assolutamente univoche di questa Corte.

Nel controricorso, oltre a rispondere sui motivi dell’appello principale, vengono proposti tre motivi di ricorso incidentale, formulando le seguenti conclusioni: a) dichiarare inammissibili tutti i motivi di ricorso principale per omessa o inadeguata formulazione dei quesiti di diritto; b) accogliere il ricorso incidentale sui due capi della decisione d’appello indicati; c) sempre in subordine, respingere il ricorso della RAI perchè infondato, previo, occorrendo accoglimento del ricorso incidentale condizionato.

La formulazione dei quesiti nel ricorso della RAI sussiste e non può ritenersi inadeguata.

Il primo motivo di ricorso incidentale prospetta la omessa pronunzia della Corte d’Appello circa la inammissibilità dell’appello della RAI. La tesi è la seguente: il giudice di primo grado aveva accolto la domanda tenendo distinti il contratto 17 settembre 1987-1988, poi prorogato al 6 settembre 1988 stipulato della L. 230 del 1962, ex art. 1, lett. b e i contratti stipulati in seguito della L. n. 230 del 1962, ex art. 2. La conversione in contratto a tempo indeterminato è stata disposta dal primo giudice con decorrenza dal primo contratto per due distinte ragioni: la nullità intrinseca del termine (nullità ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1) e il fatto che scaduto il termine la T. aveva continuato a lavorare (con applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 2). La decisione è stata appellata dalla RAI solo con riferimento alla seconda ragione. Non anche con riferimento alla prima. La Corte avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse in quanto la decisione sarebbe rimasta comunque in piedi non avendo ella impugnato entrambe le ragioni a sostegno della illegittimità del termine.

Il motivo risulta assorbito a causa del rigetto del primo motivo del ricorso principale. Parimenti assorbito rimane anche il secondo motivo del ricorso incidentale che concerne il mutuo consenso. Rimane assorbito posto che l’eccezione di mutuo consenso è stata respinta dalla sentenza impugnata e viene respinto il motivo del ricorso principale che censura tale profilo della decisione.

Il terzo motivo è esplicitamente condizionato e quindi viene meno con il rigetto del ricorso principale.

Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere rigettati. Di conseguenza le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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