Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6433 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.13/03/2017),  n. 6433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28667/2015 proposto da:

D.A., M.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ANTONIO STOPPANI N. 34, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

AURELI, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO FRONGIA;

– ricorrenti –

contro

N.P., P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 413/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– i ricorrenti propongono tre motivi per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale è stata rigettata la domanda con la quale essi avevano chiesto la declaratoria dell’avvenuto acquisto per usucapione di un immobile che avevano promesso di acquistare in forza di contratto preliminare;

– la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

– i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, relativo alla sussistenza del possesso) è manifestamente infondato, sia perchè si risolve in una censura di merito relative alla interpretazione di atti negoziali, la quale, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, quando come nella specie – non risultano violati i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. e la motivazione della sentenza impugnata (cfr. p. 4) è esente da errori logici e giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010), sia perchè la sentenza impugnata appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 7930 del 27/03/2008) e il ricorrente non offre elementi per mutare orientamento giurisprudenziale (art. 360-bis c.p.c.);

– il secondo e il terzo motivo (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, relativi alla mancata considerazione della confessione giudiziale resa dal N.) sono inammissibili per difetto di autosufficienza, in quanto i ricorrenti non riportano il contenuto della asserita dichiarazione confessoria, non consentendo così alla Corte di esercitare l’invocato sindacato;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato rigettato;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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