Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6432 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 09/03/2021), n.6432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 908/2016 R.G. proposto da:

METROLEASING SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Irti Alfredo,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Andrea

Vesalio, n. 22;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA – Agente della riscossione della provincia di

Roma;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione n. 09, n. 3159/09/15, pronunciata il 16/04/2015, depositata

il 0l’/06/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre

2020 dal Consigliere Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Metroleasing Spa impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà effettuata da Equitalia a garanzia di crediti d’imposta per IRPEG e ILOR, relativi al 1994, indicati nella cartella esattoriale notificata alla debitrice in data 11/03/2008, e ne chiese l’annullamento sul presupposto dell’omessa notifica della cartella;

2. la CTP di Roma rigettò il ricorso, con sentenza (n. 8216/17/14) confermata dalla Commissione tributaria del Lazio, la quale, con la pronuncia menzionata in epigrafe, nel contraddittorio di Equitalia, ha disatteso l’appello della società sul rilievo che la notifica della cartella propedeutica all’iscrizione ipotecaria, in data 11/03/2008, effettuata direttamente dall’agente della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio del legale rappresentante della società, mediante consegna del plico chiuso contenente la cartella al portiere dello stabile, si considerava avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere. Disattendendo le relative eccezioni della debitrice, la CTR ha affermato che la norma non prevede l’invio di una “raccomandata confirmatoria” nè che sì dia conto delle ricerche infruttuose delle persone addette alla casa, con la precisazione che eventuali omissioni procedurali non integrano alcuna delle ipotesi di nullità previste dall’art. 160, c.p.c., anche perchè quello tributario è un procedimento di impugnazione-merito, nel quale assume rilevanza preminente l’interesse dello Stato alla riscossione delle imposte accertate e dovute;

3. la contribuente ricorre per la cassazione con tre motivi, illustrati con una memoria; Equitalia Gerit Spa non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo del ricorso (“1. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b-bis, e art. 139 c.p.c., comma 4, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato la nullità della notifica della cartella mediante consegna della raccomandata al portiere, senza che tale adempimento fosse seguito dalla spedizione della raccomandata informativa al destinatario;

2. con il secondo motivo (“II. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b-bis, e art. 139 c.p.c., commi 2 e 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), la ricorrente assume che, nel caso in cui questa Corte debba ritenere che la CTR, con indagine fattuale insindacabile in sede di legittimità, abbia accertato che la notifica della cartella sia avvenuta a mezzo del servizio postale, comunque la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto per non avere rilevato la nullità del procedimento notificatorio perchè il soggetto incaricato della notifica non ha dato atto della dell’assenza degli altri soggetti menzionati dall’art. 139 c.p.c., comma 2, e della vana ricerca di costoro;

3. con il terzo motivo (“III. Violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito con L. 28 febbraio 2008, n. 31 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), la ricorrente deduce che, nel caso in cui questa Corte debba ritenere che la CTR, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, abbia accertato che la notifica della cartella è stata effettuata a mezzo posta, comunque la sentenza impugnata sarebbe viziata per non avere dichiarato nulla detta notifica per omessa notizia al destinatario della consegna dell’atto al portiere;

4. i tre motivi, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati;

4.1. la questione giuridica riguardante la validità o meno della notifica della cartella prodromica all’iscrizione al ruolo del credito erariale connessa all’impugnata iscrizione ipotecaria, è già stata esaminata da questa Corte, la quale, al riguardo, ha stabilito che: “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall’incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltrechè sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. 17/01/2020, n. 946);

si è anche affermato che: “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass. 10/04/2019, n. 10037);

5. nella specie, la CTR, dopo avere qualificato l’attività di notificazione – con un accertamento di fatto “procedimentale” ed “extraprocessuale”, non impugnato – come una notificazione diretta della cartella, da parte del concessionario, tramite raccomandata del servizio postale universale (nella parte motiva della sentenza – a pag. 3 si parla della “notificazione della cartella di pagamento direttamente eseguita dall’agente delle riscossione a mezzo del servizio postale”, e, subito dopo, della “notifica (…) eseguita (…) mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”), uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati – cui il Collegio aderisce, in assenza di ragioni ostative – ha legittimamente escluso la necessità della raccomandata informativa. In ultima analisi, l’approdo ermeneutico della Commissione regionale è in linea con il dictum della Corte costituzionale (sentenza n. 175 del 2018), che annette piena legittimità alla notificazione diretta, da parte del concessionario della riscossione, tramite raccomandata c.d. semplificata, il cui tratto più significativo risiede nella mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. “CAN”);

6. nulla si dispone sulle spese in quanto Equitalia non si è costituita.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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