Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6431 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente —

contro

C.I.L. Commercio Industria Latte s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 258/08/06, depositata il 9 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 258/08/06, depositata il 9 gennaio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ dell’avviso di recupero del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8 emesso a seguito dell’omessa comunicazione prevista, a pena di decadenza dal beneficio, dalla L. n. 289 del 2002, art. 62 (cd. modello CVS).

Il giudice a quo ha ritenuto che la normativa anzidetto viola i principi costituzionali della capacita’ contributiva, della ragionevolezza e della buonafede.

La contribuente non si e’ costituita.

2. Il ricorso appare manifestamente fondato, avendo questa Corte gia’ affermato, con orientamento ormai consolidato, che, in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine – inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, comma l, lett. a), n. 2, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonche’ quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2, (cd. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato e’ stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilita’ della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non e’ comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa (Cass. n. 19627 del 2009; in senso conforme Cass. nn. 3578 e 16442 del 2009, 19127 del 2010).

Si e’ anche precisato, proprio con riferimento alla disciplina de qua, che le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.

e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi gia’ immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalita’, ne’ consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse (Cass. n. 8254 del 2009).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si e’ formata la giurisprudenza sopra citata, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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