Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6430 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 17/03/2010), n.6430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 106/33/05, depositata il 18 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS), ha riconosciuto a B.P., architetto, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti della decisione sulla base di quattro motivi.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto generico l’appello; con il secondo motivo denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, nonchè vizio di motivazione; con il terzo motivo deduce come dopo la proposizione dell’appello il contribuente si sia avvalso della definizione automatica degli imponibili per gli anni controversi, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7 – come si evince dall’interrogazione all’anagrafe tributaria depositata con il ricorso stesso -, rinunciando così implicitamente alla richiesta di rimborso; con il quarto motivo eccepisce, in via subordinata, la decadenza dal diritto al rimborso per essere stata la relativa istanza presentata tardivamente.

Il terzo motivo è manifestamente fondato.

In proposito questa Corte ha infatti affermato che, “con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi corre questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra” (Cass. n. 25239 del 2007).

Ed ha altresì affermato che, “con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria” (Cass. n. 3682, n. 6504, n. 25239 del 2007).

Va pertanto accolto il terzo motivo di ricorso, assorbito l’esame degli altri, e va cassata la sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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