Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6430 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/03/2017),  n. 6430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18673/2016 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI LAURO;

– ricorrente –

contro

I.P.A.I.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. Cron 3238/2016

del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 20/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, con l’affermazione della competenza

funzionale del Tribunale per i Minorenni.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con ordinanza del 16-20/6/2016, il Tribunale per i minorenni di Napoli, adito il 13/1/2016 da P.V. per la decadenza di I.P.A.I. dalla potestà genitoriale sul minore P.M.M., ha dichiarato la propria incompetenza funzionale ex art. 38 disp. att. c.c., competente essendo il Tribunale di Napoli Nord avanti al quale era stato incardinato, con ricorso depositato il 26/1/2016, il giudizio di separazione giudiziale dei coniugi.

Ha proposto ricorso ex art. 42 c.pc., P.V., facendo valere la competenza del Tribunale per i minorenni preventivamente adito rispetto al Tribunale ordinario, richiamando le pronunce del S.C. del 12/2/2015, n. 2833 altresì il principio della perpetuatio jurisdictionis, nonchè l’art. 111 Cost. e art. 8 Cedu.

I.A.I. non si è costituita.

Il P.G. ha concluso per la competenza del Tribunale per i minorenni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

L’art. 38 disp. att. c.c., comma 1 (come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013) dispone: “Sono di competenza del tribunale dei minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 330, 332, 333, 335 c.c. e art. 371 c.c., u.c.. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c.; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”.

Sull’interpretazione di questa norma, ritenuta di per sè di non chiaro ed univoco significato, questa Corte si è espressa, adottando una linea interpretativa che può ritenersi stabilizzata, dopo la pronuncia del 14/10/2014, n. 21633, con i principi di diritto esposti nelle pronunce del 12/2/2015, n. 2833 e del 14/1/2016, n. 432, in linea di continuità con l’ordinanza del 26/1/2015, n. 1349.

Ed infatti, le ordinanze 2833/2015 e 432/2016 hanno ambedue evidenziato come la norma si colloca nell’ampia riflessione della dottrina e della giurisprudenza sulla sovrapponibilità tra i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli minori quando incidono sulla titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale e quelli previsti dagli artt. 330 e 333 c.c. e concluso nel ritenere, per quanto specificamente interessa, che l’art. 38 disp. att. c.c., pur esprimendo un netto favor per la concentrazione delle tutele presso un unico giudice, quando vi sia in corso un procedimento relativo al conflitto coniugale o familiare, non comporta l’applicazione di detto principio in senso assoluto, stabilendo che detta attrazione operi soltanto quando il giudizio relativo al conflitto sia stato promosso prima dell’azione rivolta in via principale all’ablazione o alla limitazione della responsabilità genitoriale, dovendosi nell’ipotesi inversa, mantenere l’interpretazione testuale della norma, e quindi la competenza del tribunale per i minorenni, presso il quale è stato già incardinato il giudizio relativo alla responsabilità genitoriale, tenuto conto del dato testuale della norma, nel rispetto del principio della “perpetuatio jurisdictionis” di cui all’art. 5 c.p.c., nonchè in coerenza con ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore, nel non disperdere l’efficacia degli accertamenti già svolti e la conoscenza già acquisita dal giudice specializzato nella concreta situazione di fatto.

Nè tragga in inganno il diverso esito delle due ordinanze citate, atteso che nel primo caso, era stato iniziato prima il processo avanti al tribunale minorile, mentre nel secondo, il giudizio avanti al giudice ordinario era iniziato prima di quello minorile.

Nè contrasta detto esito la recente ordinanza del 19/5/2016, n. 10365, che si è espressa nel senso di ritenere la vis attractiva del tribunale ordinario, nel caso di ricorso ex art. 333 c.c., presentato in pendenza del giudizio di modifica delle condizioni di separazione riguardanti la prole, e quindi sempre nel caso di previa adizione del tribunale ordinario rispetto a quello minorile.

In applicazione del principio sopra richiamato, va verificata la situazione di specie, nella quale, attesa la data di deposito dei due ricorsi, quello per il procedimento ex art. 330 c.c. e quello per il giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, deve concludersi nel senso di ritenere che il giudice della separazione è stato adito successivamente a quello minorile per l’adozione del provvedimento de potestate, da cui consegue il permanere della competenza del Tribunale per i minorenni.

PQM

Cassa l’ordinanza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli, a cui rimette gli atti per il prosieguo.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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