Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6429 del 17/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 17/03/2010), n.6429
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso
di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
O.G.M.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 143/30/05, depositata il 23 gennaio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2
dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS), ha riconosciuto a O.G. M., mediatore immobiliare, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti della decisione sulla base di due motivi.
Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, nonchè per vizio di motivazione; con il secondo motivo denuncia sotto altro profilo violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, nonchè vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver fatto carico all’amministrazione dell’onere di provare l’esistenza del presupposto impositivo.
Il ricorso è manifestamente fondato, poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo cui “l’accertamento del presupposto impositivo è campito dell’amministrazione finanziaria che sostiene la pretesa fiscale e a cui deve incombere l’onere della prova dell’esistenza di un’attività “autonomamente organizzata” nell’esercizio della professione, cosa che nella specie la pubblica amministrazione non ha fatto” – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).
In conclusione, il secondo motivo del ricorso va accolto, assorbito l’esame del primo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010