Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6429 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 09/12/2016, dep.13/03/2017),  n. 6429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in Roma, via del Corso 504,

presso lo studio dell’avv. Nicola Ielpo (p.e.c.

nicolaielpo-ordineavvocatiroma.org) dal quale è rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del ricorso, unitamente

all’avv. Antonio Pignatelli

(antoniopignatelli-ordineavvocatiroma.org);

– ricorrente –

nei confronti di:

R.d.M.G., elettivamente domiciliato in Roma,

piazza San Saturnino 5, presso lo studio dell’avv. Francesca Nappi

(fax 06/8548538, p.e.c. francescanappi-ordineavvocatiroma.org) dalla

quale è rappresentato e difeso per procura margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4161/2013 della Corte di appello di Roma,

emessa il 26 giugno 2013 e depositata il 19 luglio 2013, n.

7240/2010 R.G..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del (OMISSIS), ha dichiarato la separazione dei coniugi I.F. e R.D.M.G. con addebito della responsabilità per la separazione al marito. Ha disposto l’affido condiviso del figlio minore Giulio con domicilio presso la madre. Ha assegnato la casa coniugale alla signora I. e imposto al sig. R. un assegno di mantenimento di Euro 3.000,00 a decorrere dall’aprile 2010 e un contributo mensile di Euro 1.300,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, per ciascuno dei due figli.

2. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4161/13 del 26 giugno – 19 luglio 2013, ha accolto parzialmente l’appello del R. rigettando la domanda di addebito della separazione, e riformando la pronuncia del Tribunale in merito alla quantificazione dell’assegno di mantenimento per la moglie che ha ridotto a 2.000,00 Euro mensili con decorrenza dal mese successivo al pensionamento di R. (giugno 2009). La Corte territoriale ha confermato l’importo di 1.300,00 dovuto ai figli, ripartendo però le spese straordinarie tra i due coniugi nella misura del 70% a carico del R. e del 30% a carico della I., con rivalutazione a partire dall’anno 2010.

3. I.F. ricorre per Cassazione per i seguenti motivi:

a) violazione degli artt. 101 – 112 – 183 e 184 (vecchio rito) c.p.c. – art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4: la ricorrente ritiene che la Corte d’appello, nell’escludere il nesso di causalità, tra i fatti addebitati al R. e la intollerabilità della vita coniugale, a causa del considerevole lasso temporale trascorso tra la dedotta condotta provocatoria del marito e la fine del matrimonio, ha esaminato un’eccezione nuova mai dedotta e pertanto inammissibile.

b) violazione dell’art. 143 c.p.c., commi 1 e 2, art. 151 c.c., comma 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 s.c.; difetto totale di motivazione della sentenza impugnata, in violazione del’art. 360 c.p.c., n. 5, sul seguente fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: nesso di causalità tra gli addebiti mossi dalla moglie al marito e la intollerabilità della vita coniugale, negata dalla Corte d’Appello sul presupposto del tempo trascorso tra tali eventi e la proposizione della domanda (dieci anni): la signora I. sostiene che la Corte d’appello non ha esaminato gli elementi probatori che riguardano la ripetuta violazione degli obblighi matrimoniali. Ritiene inoltre illogico che la Corte di appello abbia escluso il nesso causale tra le condotte del marito e la separazione solo perchè la I. ha omesso di allegare specifici episodi di violenza morale, e rileva che essa è stata perpetrata in suo danno anche in prossimità della separazione.

C) Violazione dell’art. 156 c.c., comma 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3: la I. lamenta che la Corte, pur risconoscendole un assegno di mantenimento, si sia limitata a confrontare le dichiarazioni dei redditi delle parti dando rilievo al pensionamento del R., senza tenere in considerazione il tenore di vita assicurato alla ricorrente e ai figli anche dopo il pensionamento e senza valutare il consistente patrimonio immobiliare del marito. La ricorrente ritiene, inoltre, irragionevole che la Corte abbia ridotto il suo assegno del 33 % e allo stesso tempo abbia previsto il concorso alle spese straordinarie dei figli per la stessa percentuale.

d) Violazione degli art. 147 – 148 c.c. e art. 155 quinquies in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, sotto diverso profilo: la ricorrente ritiene irragionevole l’addebito del 30% delle spese straordinarie riguardanti i figli, vista l’attitudine del padre a soddisfare ogni loro aspirazione e desiderio.

e) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per difetto totale di motivazione su questione di fatto discussa tra le parti, consistente nell’avere la sentenza de qua disposto che l’onere del mantenimento dei figli per spese straordinarie posto a carico della I., avvenga “previ accordi” per quanto riguarda la figlia M.L., e di contro, senza accordi col padre e/o con il figlio G. per quanto riguarda quest’ultimo.

f) Violazione degli art. 147- 156 e 445 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e degli art. 112- 189 disp. att. c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 4 – Difetto totale di motivazione o motivazione insufficiente su un punto decisivo per la controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: ritiene la ricorrente che la Corte di appello di Roma abbia giudicato ultra petita, senza aver congruamente motivato, in quanto ha retrodatato il pagamento dell’assegno di mantenimento, nella misura ridotta, a data anteriore la sentenza di separazione.

g) Violazione degli art. 115, 183 e 184 vecchio testo c.p.c. artt. 279 e 345 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4; violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per difetto assoluto di motivazione in ordine alle prove proposte dalla I. relativamente alla condizione economico finanziaria del R. dopo il licenziamento da Klopman del maggio 2009: la I. ritiene che la Corte si sia irragionevolmente disinteressata dei documenti e delle prove che attestano i maggiori redditi del R. rispetto a quelli dichiarati.

Ritenuto che:

4. Il ricorso è inammissibile perchè inteso sostanzialmente ad una riedizione del giudizio merito sulla domanda di addebito di separazione e sulle altre domande che la Corte ha già valutato con motivazione analitica e priva di incongruenze logiche. Per quanto riguarda l’addebito è onere della parte che lo richiede provare non solo i comportamenti contrari ai doveri coniugali ma anche l’incidenza causale sulla crisi del matrimonio. Incidenza che la Corte di appello ha ritenuto non provata rilevando la considerevole distanza temporale fra i comportamenti ascritti, reciprocamente da entrambi i coniugi, nel richiedere l’addebito della separazione, e la definitiva crisi del matrimonio. Per quanto riguarda la determinazione della misura dell’assegno e la diversa ripartizione delle spese straordinarie in favore dei figli la Corte di appello è pervenuta a tale decisione di merito nel rispetto dei parametri normativi e giurisprudenziali riscontrando le attuali capacità economiche delle parti, l’idoneità dell’assegno di mantenimento a garantire una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto dalla I. in costanza di matrimonio, l’incertezza circa la soluzione del contenzioso fra il R. e il suo ex datore di lavoro. Le stesse valutazioni sono state compiute quanto alla conferma dell’ammontare del contributo del R. al mantenimento dei figli e alla misura del contributo alle spese straordinarie. Infine quanto alle modalità di corresponsione del contributo mensile al mantenimento dei figli esse sono state determinate in relazione alla maggiore età raggiunta da entrambi e alla diversa residenza di M.L. a (OMISSIS) presso la madre e di G. a (OMISSIS). La decorrenza dell’assegno di mantenimento tiene conto della richiesta dell’appellante di riduzione dell’assegno per effetto della riduzione del proprio reddito conseguente al pensionamento. Per quanto riguarda la decorrenza degli oneri contributivi a favore dei figli la Corte distrettuale ha confermato la decisione del Tribunale e ha disposto il versamento diretto dell’assegno mensile e di mantenimento e della quota di partecipazione alle spese straordinarie del figlio G. a partire dalla data del suo trasferimento a Londra, così come ha fatto per quanto riguarda l’onere contributivo della I. relativamente alla quota del 30% delle spese straordinarie.

5. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte, letta la memoria difensiva della ricorrente che ribadisce le difese già svolte nel corso del giudizio, condivide la relazione sopra riportata, rilevando in particolare che spetta al richiedente l’addebito, e non all’altro coniuge, provare il nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri coniugali e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. civ., sezione 1, n. 19238 del 29 settembre 2015);

ritiene pertanto che il ricorso debba essere respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.600, di cui Euro 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 art. 52.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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