Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6428 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e di fende;

– ricorrenti –

contro

L.R.S. TRASPORTI S.A.S. DI LICCARDO SERGIO & C, in persona del

legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. De

Filippo Nicola;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 41^, n. 50, depositata il 20.2.2009;

Letta la relazione scritta;

udito, per la societa’ controricorrente, l’avv. Nicola De Filippo;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che, nell’ambito di giudizio intercorso nei soli confronti della societa’ intimata, ha respinto l’appello da essa Agenzia proposto avverso la decisione di primo grado, in tema di accertamento accertamento ilor, relativo all’anno d’imposta 1997;

– che la societa’ contribuente non si e’ costituita;

rilevato:

– che, vertendosi in tema di controversia avente ad oggetto l’accertamento a carico di societa’ di persona, incidente, “per trasparenza”, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5 sul reddito di partecipazione dei correlativi soci, occorre rilevare la nullita’ dell’intero giudizio;

– che deve, invero, farsi applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. 14815/2008), a mente del quale “In materia tributarla, l’unitarieta’ dell’accertamento, che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali), sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; cio’ in quanto siffatta controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento”;

osservato:

che, riscontrata la violazione del suindicato litisconsorzio, nella specie, occorre rilevare la nullita’ dell’intero giudizio;

considerato:

– che, conseguentemente e ricorrendo i presupposti per l’adozione del provvedimento ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., la decisione impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che si’ atterra’ alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE decidendo sul ricorso; cassa la decisione impugnata, con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Commissione tributaria provinciale di Napoli; compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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