Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6428 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 09/12/2016, dep.13/03/2017),  n. 6428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.V. e Ga.Vi., domiciliati in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi, per

procura a margine del ricorso, dall’avv. Antonio Marco Di Somma che

indica per le comunicazioni relative al processo il fax n.

0823/799585 e la p.e.c. studiolegaledisomma-legalmail.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

D.R.V., D.R.G., D.R.A.,

D.R.C., D.R.D., D.R.G. e

De.Ro.Ci.;

T.L., T.F. e T.A.;

– intimati –

nonchè nei confronti di:

D.R.M., domiciliata in Roma, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura a margine

del ricorso, dall’avv. Roberto Arcella che indica per le

notificazioni e comunicazioni relative al processo il fax n.

081/0103078 e la p.e.c. roberto.arcella-pec.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2349/2015 della Corte di appello di Napoli,

emessa il 17 aprile 2015 e depositata il 22 maggio 2015, n. R.G.

4856/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva n. 7986/2012, ha dichiarato ammissibile l’azione di disconoscimento di paternità proposta da D.R.M. nei confronti degli eredi del suo genitore legittimo D.R.F., deceduto il (OMISSIS), e contestualmente ha dichiarato improponibile l’azione di accertamento di paternità promossa dalla stessa D.R.M. nei confronti di V. e Ga.Vi., eredi di G.M., da lei ritenuto il proprio padre biologico, deceduto il (OMISSIS).

2. Con successiva sentenza n. 9623/13 il Tribunale di Napoli ha accolto l’azione di disconoscimento.

3. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2349/15, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso le due sentenze da V. e Ga.Vi.. Ha ritenuto infatti violato dagli appellanti l’art. 342 c.p.c. e inoltre proposto tardivamente e senza un effettivo interesse all’impugnazione l’appello contro la prima sentenza.

4. Ricorrono per cassazione V. e Ga.Vi. affidandosi a sette motivi di impugnazione: a) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli artt. 50 bis e 175 c.p.c.; b) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità del procedimento e violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost.; c) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per mancata e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; d) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; e) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 per violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. nonchè per totale carenza di motivazione; f) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 per violazione e falsa applicazione degli artt. 340 e 279 c.p.c., carente e contraddittoria motivazione; g) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.

5. Si difende con controricorso D.R.M..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

6. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la loro illegittima estromissione, disposta dal giudice istruttore, dal giudizio di primo grado nella fase successiva alla prima sentenza.

7. Con il secondo motivo si deduce la nullità del procedimento e della sentenza conseguente alla violazione del loro diritto al contraddittorio.

8. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano il rilievo d’ufficio da parte della Corte di appello del loro difetto di legittimazione passiva senza che vi fosse stata una esplicita eccezione al riguardo della controparte.

9. Con il quarto motivo si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quanto alla violazione dell’art. 342 c.p.c.

10. Con il quinto motivo si lamenta la mancata pronuncia sull’eccezione di decadenza dall’azione di disconoscimento proposta dagli odierni ricorrenti e respinta dal Tribunale.

11. Con il sesto motivo si contesta la decisione della Corte di appello laddove ha ritenuto non valida la riserva di impugnazione della sentenza non definitiva n. 7986/2012 emessa dal Tribunale di Napoli.

12. Con il settimo motivo si contesta la decisione sulle spese dei due gradi del giudizio ritenendo non conforme alle norme invocate la compensazione di esse in primo grado e la condanna alla refusione relativa al secondo.

13. I primi tre motivi sono inammissibili perchè non colgono e non censurano il reale contenuto della decisione della Corte di appello (così come l’atto di appello non coglieva le reali ragioni e il contenuto della sentenza impugnata) e cioè la necessaria separazione dei due giudizi come conseguenza della pronuncia di improponibilità dell’azione di riconoscimento di paternità unitamente all’azione di disconoscimento. Come ha chiarito, infatti, la Corte di appello solo la rimozione dello status di figlio legittimo, con sentenza passata in giudicato, consente la proposizione della successiva azione di accertamento della paternità nei confronti del soggetto che si ritiene il vero genitore biologico ovvero dei suoi eredi. Coerentemente a questo principio, pacifico in giurisprudenza, al provvedimento del giudice istruttore, che ha disposto l’estromissione degli odierni ricorrenti nella fase del giudizio successiva alla sentenza n. 7986/2012, non può che attribuirsi un contenuto meramente ordinatorio dello svolgimento del giudizio di disconoscimento, consequenziale alla pronuncia di improponibilità relativa all’unica azione rispetto alla quale i G. erano legittimati passivi (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 1784 dell’8 febbraio 2012 secondo cui “nel giudizio per il disconoscimento della paternità, non è ammissibile l’intervento di colui che è indicato come padre naturale – o dei suoi eredi -, non potendo la controversia sul relativo riconoscimento avere ingresso sino a quando la presunzione legale di legittimità della filiazione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell’azione di disconoscimento”, cfr. anche Cass. civ. sez. 1, nn. 487/2014, 430/2012, 14135/2001, 4035/1995).

14. Il quarto motivo è inammissibile perchè non presenta i requisiti richiesti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e si riferisce a una motivazione in diritto, circa l’inammissibilità di un gravame che sia inconferente rispetto al contenuto della decisione impugnata, motivazione che non poteva e non può essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. civ. sez. 2, n. 26292 del 15 dicembre 2014 secondo cui il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, concerne esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche che, invece, in quanto prospettabili come vizio relativo ad una disposizione di natura processuale – quale la declaratoria di inammissibilità dell’appello – ricade sotto il profilo dell’errore di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

15. Il quinto motivo è inammissibile perchè, in base a quanto detto relativamente ai primi tre motivi di ricorso, non coglie anch’esso la ratio decidendi della sentenza impugnata, dato che la pronuncia di improponibilità dell’azione di accertamento della paternità del dante causa dei ricorrenti e quella di ammissibilità dell’azione di disconoscimento hanno costituito il presupposto per ritenere i ricorrenti estranei ab origine al giudizio di disconoscimento con la necessaria preclusione della loro partecipazione al giudizio e della proposizione di difese ed eccezioni.

16. Il sesto motivo è inammissibile perchè si basa su una erronea percezione del contenuto della sentenza che, come si è detto sinora, ha negato la proponibilità dell’azione di accertamento di paternità contestualmente a quella di disconoscimento e quindi ha negato qualsiasi possibilità per i ricorrenti di partecipare al giudizio, limitato dopo la prima pronuncia al disconoscimento della paternità. Conseguentemente, come ha già rimarcato la Corte d’appello, la sentenza n. 7986/2012, nella parte in cui esclude la proponibilità dell’azione di accertamento di paternità, ha il contenuto di una pronuncia definitiva e come tale, a prescindere dalla verifica dell’effettivo interesse al gravame, non poteva che essere impugnata direttamente essendo inconcepibile qualsiasi riserva di impugnazione all’esito del giudizio sull’azione di disconoscimento rispetto al quale i ricorrenti non avevano alcuna legittimazione passiva o di intervento.

17. Infine il settimo motivo è inammissibile perchè propone una revisione della decisione sulle spese che appare del tutto conforme al principio della soccombenza.

18. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 7.100, di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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