Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6428 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 09/03/2021), n.6428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25290/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate e del Territorio, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

D.C., rappresentato e difeso dall’avv. Scardaci Di Grazia

Francesco, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma,

via del Tritone, 102;

– controricorrente –

Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Scelfo Valerio, con

domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Giulio

Cesare, 21/23;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. dist. di Catania, n. 258/18/13, depositata il 9

settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre

2020 dal Consigliere Catallozzi Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate e del Territorio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Catania, depositata il 9 settembre 2013, di reiezione degli appelli proposti dalla medesima, nonchè dalla Riscossione Sicilia s.p.a., avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di D.C. avverso la cartella di pagamento emessa per mancato pagamento delle imposte dirette e dell’i.v.a. relative all’anno 1997;

– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha respinto i gravami interposti, evidenziando, in particolare, che non poteva essere esaminata la documentazione posta a sostegno dell’eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso originario, in quanto prodotta solo nel giudizio di appello;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– si costituiscono, con distinti controricorsi, sia D.C., sia la Riscossione Sicilia s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, per aver la sentenza impugnata omesso di prendere in esame – in quanto ritenuta inammissibile – la produzione di documenti effettuata in sede di appello a sostegno della tardività del ricorso originario;

– il motivo è fondato;

– in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, non operando la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima (cfr. Cass. 13 novembre 2018, n. 29087; Cass. 22 novembre 2017, n. 27774);

– tale principio opera anche nell’ipotesi – ricorrente nel caso in esame

– di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del predetto decreto (cfr. Cass., ord. 4 aprile 2018, n. 8313);

– pertanto, la produzione di una siffatta documentazione in appello può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado (cfr. Cass., ord., 16 novembre 2018, n. 29568);

– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento dei motivi residui, con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per aver il giudice di appello omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso originario in quanto tardivamente proposto (secondo motivo) e la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 118, disp. att. c.p.c., artt. 115,116 e 132 c.p.c., e art. 2697 c.c., nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria fosse contumace in primo grado e che tale circostanza fosse preclusiva della facoltà di produrre documenti in appello;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Catania, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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