Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6427 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 09/12/2016, dep.13/03/2017),  n. 6427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.A., domiciliata in Roma presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con

Delib. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia del 14 maggio

2014, rappresentata e difesa, per delega a margine del ricorso,

dall’avvocato FRANCO LIBORI che indica per le comunicazioni relative

al processo la pec franco.libori-avvocatiperugiapec.it e il fax

075/5727823;

– ricorrente –

nei confronti di:

S.G. + 1;

– intimato –

avverso la sentenza n. 174/14 della Corte di appello di Perugia,

emessa il 14 marzo 2014 e depositata il 18 marzo 2014, n. R.G.

13505/2014.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con provvedimento del 07.08.2002, il Tribunale per i minorenni dell’Umbria aveva stabilito l’affidamento dei minori A. e S.G., nati rispettivamente nel (OMISSIS), alla madre, G.A.. Con successivi provvedimenti adottati dal T.M. il 27 novembre 2009 e il 15 aprile 2011, anche in considerazione dell’accesa conflittualità esistente fra la G. e il padre dei minori, S.G., ha disposto l’affidamento di A. e G. ai servizi sociali e la loro residenza presso la nonna paterna.

2. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 692/2012, preso atto dei provvedimenti sopracitati del T.M. ha riconosciuto il diritto della G. a percepire un contributo per il mantenimento dei figli mediante corresponsione di un assegno mensile di 500 Euro con rivalutazione secondo indici ISTAT e mediante accollo del 50% delle spese straordinarie per il periodo dall’aprile 2003 sino al 27 novembre 2009. Ha respinto le ulteriori domande proposte dalla G. relative, per quello che qui interessa, al rimborso delle spese da lei sostenute per il mantenimento dei minori sin dalla nascita e all’assegnazione della casa familiare abitata da lei stessa e dai suoi figli.

3. G.A. ha proposto appello avverso tale sentenza, contestando la limitazione temporale dell’assegno, perchè, nonostante i provvedimenti di affidamento del T.M., i figli avevano continuato a convivere con lei, e chiedendo l’assegnazione della casa coniugale e l’elevazione dell’ammontare del contributo del S. al mantenimento dei figli sino a 1.000 euro nonchè l’attribuzione di un contributo forfetario mensile di 500 Euro a titolo di pagamento del 50% delle spese straordinarie.

4. La Corte d’Appello di Perugia in parziale riforma della sentenza di primo grado ha disposto la corresponsione dell’assegno mensile di 500 euro e l’obbligo di contribuire al 50% delle spese anche per il periodo successivo al 27 novembre 2009.

5. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la Sig.ra G.A., affidandosi a tre motivi.

6. Non svolge difese S.G..

7. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 sexies c.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e cioè la mancata assegnazione della casa familiare alla madre convivente con i minori. Secondo la ricorrente la Corte d’Appello ha disconosciuto erroneamente alla dimora di (OMISSIS), dove si è trasferita per motivi contingenti con i figli, la qualità della temporaneità pervenendo così al rigetto della richiesta di assegnazione.

8. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., commi 4, 5 e 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e cioè l’inadeguatezza del contributo al mantenimento dei due figli minori e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., comma 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per difetto di accertamenti tributari in ordine al tenore di vita del Sig. S., ossia in ordine alle consistenze patrimoniali e reddituali del medesimo. La ricorrente lamenta l’assoluta insufficienza dell’ammontare dell’assegno di mantenimento rispetto alle attuali esigenze dei due minori ormai adolescenti e si duole della mancata considerazione del comportamento del S. che si è appositamente liberato dei propri beni mobili e immobili solo per sottrarsi alle legittime pretese creditorie della Sig.ra G. in favore dei figli. La Corte distrettuale, inoltre, secondo la ricorrente, ha omesso di accertare il reale tenore di vita del S. e del suo nuovo nucleo familiare. In particolare, non ha tenuto conto che, con i proventi ricavati dalla vendita dei suoi beni il S. ha acquistato un immobile di lusso intestato alla moglie, C.E.; che il S. continua a svolgere l’attività di promotore finanziario e broker di società finanziarie a beneficio della società MED CRED s.r.l. e gode di un reddito mensile molto più alto di quello dichiarato e che gli consentirebbe di provvedere in modo adeguato non solo al proprio sostentamento e a quello del nuovo nucleo familiare, ma anche a quello dei figli A. e S.G. nel rispetto del tenore di vita sempre goduto.

9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia della richiesta di restituzione delle somme da lei spese in favore dei figli da liquidarsi anche in via equitativa. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello ha erroneamente affermato, ignorando la sua richiesta di restituzione, contenuta nel quarto motivo di appello (pag. 19 dell’atto di appello) che “in ordine alla richiesta di restituzione delle somme spese per i figli relativamente al periodo anteriore al 27.11.2009, la sentenza non risulta impugnata con conseguente passaggio in giudicato della stessa”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

10 Il primo motivo è inammissibile. Si lamenta l’omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione posta alla base della decisione della Corte d’Appello di non voler concedere la casa familiare alla Sig.ra G., ma la Corte di merito ha motivato la sua decisione, affermando che: “è venuto meno l’interesse all’assegnazione della casa coniugale avendo la predetta stabilito la propria dimora a (OMISSIS)”. Il motivo verte pertanto su una diversa valutazione di un fatto preso in considerazione dalla Corte distrettuale e pertanto è inammissibile non solo ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ma anche perchè verte su una deduzione di erronea percezione di un fatto da parte del giudice di appello.

11. Il secondo motivo è inammissibile perchè investe una valutazione prettamente di merito compiuta dal giudice dell’appello e consistente nella determinazione del contributo idoneo a soddisfare le esigenze di mantenimento e di cura dei figli in relazione alle potenzialità economiche dei genitori e agli altri parametri di legge. Sul punto la Corte di appello ha ritenuto la adeguatezza dell’assegno di 500 Euro, soggetto a rivalutazione secondo indici ISTAT dal 2003, e la rilevanza della imposizione al S. dell’obbligo di contribuire, per la metà del loro importo, alle spese straordinarie, mediche e scolastiche. La ricorrente muove una censura del tutto generica sulla inadeguatezza dell’assegno, in relazione all’età dei minori/e sulla insufficienza del riferimento alle condizioni economiche del S., risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, che è come tale inidonea a definire adeguatamente la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c. (commi 4-7). La Corte di appello ha in effetti recepito le motivazioni già espresse in sede cautelare e di decisione del primo grado sulla sussistenza del diritto all’assegno e sulla sua quantificazione. Rispetto a tali motivazioni le censure di parte ricorrente si dimostrano prive di autosufficienza e non conformi ai requisiti della impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014 delle Sezioni Unite civili di questa Corte secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In tale prospettiva, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La ricorrente nel caso in esame non ha chiarito sufficientemente tali profili e riferimenti al giudizio di merito nè ha discusso la decisività delle dismissioni patrimoniali che il S. avrebbe effettuato dato che la misura dell’assegno non è stata ridotta sicchè la rilevanza di tali dismissioni può essere astrattamente ipotizzata come mezzo al fine di sottrarsi al pagamento dell’assegno mensile e delle spese straordinarie, mediche e scolastiche. Analoghe considerazioni possono farsi per la censura relativa alla mancata predisposizione di accertamenti sul tenore di vita e sulla esistenza di redditi non dichiarati. Si tratta anche in questo caso di indicazioni generiche e non circostanziate secondo le citate prescrizioni menzionate dalla giurisprudenza di legittimità al fine di ritenere ammissibile l’impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo applicabile ratione temporis. Le stesse deduzioni difensive della ricorrente non prospettano un incremento delle condizioni reddituali e del tenore di vita del S.. In definitiva la ricorrente lamenta la sottovalutazione originaria del reddito del S. e si duole del mancato espletamento di un accertamento di polizia tributaria senza dimostrare però la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 337 ter c.c., comma 7 e cioè la insufficiente documentazione delle informazioni fornite dalla sua controparte in questo giudizio. Si tratta in sostanza di una deduzione non circostanziata e tesa a far rilevare la mancata effettuazione di un accertamento di carattere esplorativo basato su una richiesta di cui non si è dimostrata la specificità (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 2098 del 28 gennaio 2011).

12. Il terzo motivo di ricorso appare infondato se si tiene conto delle conclusioni rassegnate (pagg. 24 e 25) nell’atto di citazione in appello che non includono la richiesta di una riforma della sentenza impugnata quanto al rigetto della domanda di restituzione alla odierna ricorrente delle somme spese in favore dei figli nel periodo anteriore al 27 novembre 2009 come prospettato genericamente e senza alcun riferimento alle voci di spesa di cui si chiedeva il rimborso nel testo del quarto motivo di appello.

13. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA