Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6426 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 40^, n. 791, depositata il 31.12.2007;

Letta la relazione scritta; constatata la regolarita’ delle

comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la sentenza di appello indicata in epigrafe, ha accolto l’appello della contribuente, negando che all’avvenuta costituzione della societa’ incorporante, potessero riconnettersi effetti sananti della nullita’ dell’atto impositivo (cartella di pagamento per recupero di imposta di registro ed accessori su atto giudiziario), in quanto intestato a soggetto incorporato e, quindi, ormai estinto;

che avverso detta sentenza, l’Agenzia della Entrate propone ricorso per cassazione, in unico motivo, deducendo violazione dell’art. 156 c.p.c.;

– che la societa’ intimata non si e’ costituita;

rilevato:

– che questa Corte ha gia’ affermato che, in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo di atti invalidi, il principio generale enunciato espressamente per gli atti processuali dall’art. 156 c.p.c., comma 3, e’ applicabile a tutti gli atti amministrativi ed agli atti di imposizione tributaria e l’invalidita’ sanabile si estende anche ai vizi attinenti all’atto in senso stretto, sicche’ la sanatoria opera anche in relazione ad atto impositivo diretto ad una societa’ estinta per incorporazione e impugnato dal suo successore a titolo universale (cfr. Cass. 6347/08, SS.UU. 19854/04, 9697/05);

considerato:

che – non apparendo la sentenza impugnata in linea con l’affermato principio – il ricorso dell’Agenzia si rivela manifestamente fondato, sicche’ va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

ritenuto:

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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