Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6426 del 19/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 6426 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 19/03/2014

SENTENZA
sul ricorso 2303-2008 proposto da:
COSTANZO ALFONSINA CSTLNS60D60F830N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA S GODENZO 59, presso lo
studio dell’avvocato AIELLO GIUSEPPE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANDE GIOVANNI;
– ricorrente 2013
2576

contro
CORRETTO GIUSEPPE CRBGPP5OH02F830F, DI FRANCESCO GESUA
DFRGSE56H63F830P, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA SILVIO PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato
ABBADESSA ANTONIO, che li rappresenta e difende

ri< unitamente all'avvocato AGOSTINI GIOVANNI, per proc. notarile del 4/12/2013 rep. n. 62213; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 256/2007 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 25/10/2007; udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA; udito l'Avvocato Abbadessa Antonio con proc. not. despositata in udienza che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto del ricorso. r udita la relazione della causa svolta nella pubblica Svolgimento del processo 1) Nel 1999 Alfonsina Costanzo, quale erede universale del defunto marito Natale Cicero, agiva nei confronti di Corbetto Giuseppe Di Francesco Gesua chiedendo la declaratoria di nullità per di una donazione in favore del Corbetto, rogata nel novembre 1980. I convenuti resistevano e il tribunale di Caltanissetta rigettava le domande con sentenza 8 gennaio 2003. La locale Corte di appello con sentenza non definitiva del 2005 rigettava il motivo di appello relativo alla donazione del 14.11. 1980, trattandosi di azione finalizzata alla riduzione, preclusa dalla mancata accettazione con beneficio di inventario. In contrasto con quanto stabilito dal giudice di primo grado, ammetteva la prova testimoniale dedotta dall'appellante Costanzo in relazione alla simulazione assoluta della vendita del 1996 o alla domanda subordinata di simulazione relativa. Con la sentenza definitiva del 25 ottobre 2007 (notificata il 28. 11. 2007), la Corte nissena, ribadita l'ammissibilità della produzione documentale depositata in corso di causa dai convenuti, in quanto indispensabile per la decisione, revocava il provvedimento istruttorio, contenuto in parte nella sentenza non definitiva, di ammissione delle prove testimoniali; riteneva indimostrata la tesi della perdita incolpevole di una controdichiarazione, nonché la esistenza stessa della simulazione della vendita, contraddetta anche da altre risultanze disponibili. n. 2303-08 D'Ascola rei 3 simulazione di un atto di vendita stipulato dal marito nel 1996 e . Pertanto confermava la sentenza di rigetto delle domande attoree. " Costanzo ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 17 gennaio 2008, articolato in quattro motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso e depositato atto di costituzione di nuovi difensori. principali. Motivi della decisione 2) Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata perché viziata dalla assunzione delle prove testimoniali avvenuta mediante delega al giudice relatore. Parte ricorrente invoca Cass. 8070/2005 e 13894/2003). La doglianza è infondata. L'orientamento di questa Corte, più recente rispetto a quello precedente, è nel senso che l'attivita' istruttoria (nella specie assunzione di prova testimoniale) svolta su delega del collegio da parte di uno dei suoi componenti, in violazione della regola della trattazione collegiale dell'appello davanti alla corte d'appello, non si traduce automaticamente in un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., con conseguente nullita' assoluta della relativa pronuncia, occorrendo, a tal fine, la specifica deduzione e il positivo riscontro, che l'attivita' stessa abbia, in concreto, comportato l'esplicazione di funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al collegio. (Cass. 12957/11). n. 2303-08 D'Ascola rei IN 4 Le parti hanno completato con memoria gli atti difensivi A tale orientamento occorre dare seguito, essendo coerente con la - linea teorica che ricollega le nullità processuali alla dimostrata esistenza di un pregiudizio per la parte che denunci il vizio del procedimento. 3) Anche il secondo motivo è infondato. degli artt. 2909 cc e 279 cpc. Il motivo, formulato in termini asfittici, che non chiariscono nitidamente l'oggetto della doglianza, pare essere relativo alla revoca dell'ammissione delle prove testimoniali espletate in appello. Il ricorso sostiene che la sentenza definitiva non poteva ridiscutere le questioni relative all'ammissibilità della prova, perché sarebbe venuta meno la potestas decidendi, con la preclusione di ogni questione decisa con la sentenza non definitiva. Queste affermazioni sono in contrasto con l'insegnamento dominante di questa Corte, secondo cui la statuizione di ammissibilità della prova testimoniale, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha la natura di ordinanza, limitandosi a provvedere, impregiudicata la decisione finale, in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti; in quanto priva di efficacia decisoria, essa non può essere oggetto di impugnazione, segnatamente di ricorso per cassazione (Cass. 1503/01; 1139/00). Va inoltre aggiunto che la Corte di appello ha ritenuto "in ogni caso" di valutare i "risultati della prova per testi espletata nel • n. 2303-08 D'Ascola rei 5 Con esso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione presente grado", pervenendo alla conclusione che essa non offriva supporto alle tesi della appellante. Questa ratio decidendi non è stata criticata e vale a disattendere ulteriormente la censura qui trattata. 4) Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli E' qui negata l'ammissibilità dei documenti prodotti dai resistenti nel settembre 2005, giustificata dalla Corte di appello con lo sviluppo della controversia impresso dalla apertura probatoria riconosciuta a parte attrice con l'ammissione della prova testimoniale. Il ricorso su questo snodo della sentenza risulta inammissibile, perché la censura si limita ad attaccare soltanto una delle due rationes decidendi che reggono l'ammissione tardiva dei documenti prodotti dai resistenti. I giudici di appello hanno infatti ritenuto, in applicazione del disposto normativo a quel tempo vigente, che la possibilità di "fornire documentazione utile allo scopo di fornire un contributo all'accertamento della verità materiale su un punto avente carattere decisivo" non veniva solo dallo sviluppo impresso alla lite con l'accoglimento della prospettiva che introduceva le prove testimoniali. Hanno aggiunto- così introducendo un'argomentazione di maggior forza rispetto a quella già manifestata - che ciò valeva "tanto più" perchè si trattava di "circostanze attinenti ai presupposti n. 2303-08 D'Ascola rei PA 6 artt. 345 c.p.c, 184 e 184 bis dello stesso codice. . della domanda", che avrebbero dovuto essere dedotte e provate ' dalla "stessa parte attrice". Hanno chiarito che trattavasi infatti di produzione documentale indispensabile per la ricostruzione del patrimonio ereditario e per la "corretta quantificazione della quota di riserva spettante Questa impostazione non è stata censurata. Inoltre, ove lo fosse stata, avrebbe fatto emergere una carenza di interesse: l'accoglimento della tesi della inammissibilità dei documenti si sarebbe infatti ritorto contro la stessa parte attrice, che avrebbe trovato comunque un successivo insormontabile ostacolo per la propria domanda: la mancata produzione, ad essa incombente secondo il Collegio giudicante, di quanto necessario per poter affermare la lesione della quota di riserva. 5) L'ultimo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi e contraddittoria valutazione delle prove e violazione dell'art. 48 della legge n. 89/1913. Un primo breve segmento del motivo lamenta che i giudici si siano fermati all'esame "delle prove con riferimento alla perdita incolpevole del documento", senza esaminare "l'accertamento della simulazione assoluta dedotta". Si tratterebbe ad avviso della ricorrente di una violazione del giudicato interno "che sul punto si era formato". Null'altro viene dedotto, rimanendo così incomprensibile su quale profilo il giudicato interno si fosse formato, posto che la n.2303-08 D'Ascola rel i) ill 7 alla Costanzo". sentenza di appello ha confermato quella di primo grado e che l'inammissibilità delle prove testimoniali dedotte dall'attrice comprometteva ogni diversa ricostruzione della vicenda. La seconda parte della censura è inammissibile sia perché non si articola con un momento di sintesi che indichi il ratione temporis applicabile, Cass. 26364/09), sia perché il contenuto di pag. 9, che è superfluo qui riportare, si risolve nella richiesta di rivisitare le valutazioni espresse dalla Corte di appello in ordine alla simulazione della vendita del 1996 e all'effettivo pagamento del prezzo. 6) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in euro 4.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge. fatto controverso (art. 366 bis c.p.c. chiaramente Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il 10. 12 2013 N) ro--->co• O

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