Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6426 del 13/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 21/11/2016, dep.13/03/2017), n. 6426
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14120-2016 proposto da:
C.L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICASTRO
3, presso lo studio dell’avvocato VALERIU GROSU, rappresentato e
difeso dagli avvocati FABRIZIO CRISCI e LUCIO RODOLFO CRISCI in
virtù di mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BENEVENTO, + ALTRI OMESSI
– intimati –
avverso la sentenza n. 1269/2016 della COME SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, emessa il 24/11/2015 e depositata il 25/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che sul ricorso n. 14120/16 proposto da C.L.R. nei confronti del Comune Benevento + altri il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue:
“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
Rilevato:
che C.L.R. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n. 1269/16 di questa Corte lamentando che si era verificato un errore materiale non essendo prevista nel dispositivo la distrazione delle spese in suo favore, quale legale rappresentante pur avendone fatto richiesta dichiarandosi antistatario;
che l’intimata non hanno resistito;
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 21.07.16.
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che va disposta la correzione della sentenza di questa Corte n. 1269/16, disponendosi che al temine della parte motiva della stessa nonchè al termine del dispositivo si aggiungano le parole: ” da distrarsi in favore dell’avv.to C.L.R. dichiaratosi antistatario”. Nulla per le spese (v. Cass. 10203/09).
PQM
Accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 1269/16, disponendo che al temine della parte motiva della stessa nonchè al termine del dispositivo si aggiungano le parole: “da distrarsi in favore dell’avv.to C.L.R. dichiaratosi antistatario”.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017