Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6425 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 17/03/2010), n.6425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Rema, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.T.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 80/28/05, depositata il 23 giugno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello proposto il 23 luglio 2004 dall’Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS), avverso la sentenza di prime cure del 5 giugno 2003 che: aveva accolto il ricorso di B.T. nei confronti del diniego di rimborso del credito riportato nella dichiarazione IVA per l’anno 1990.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto decorsi i termini per l’impugnazione in quanto la domanda di sgravio che risulta consegnata il 30 giugno 2003 “dovrebbe essere la sentenza appellata e, quindi, la stessa risulterebbe notificata all’Ufficio”. Inoltre, “anche il termine lunga., risulta spirato, alla data di presentazione dell’appello”.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti della decisione sulla base di tre motivi.

il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, deducendo, quanto all’asserito decorso del termine breve, l’irrilevanza della “presunzione” che l’istanza di sgravio contenesse la sentenza, atteso che l’allegazione ad un’istanza di sgravio di una sentenza non comporterebbe la notifica della stessa ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione; e deducendo, quanto all’asserito decorso del termine lungo che la sentenza era stata depositata il 13 giugno 2003, sicchè il termine sarebbe venuto a scadenza il 29 luglio 2004. Con il secondo e con il terzo motivo deduce, rispettivamente, che il termine di prescrizione del diritto al rimborso dell’imposta non era stato interrotto, e che; il contribuente non aveva fornito la prova della spettanza del rimborso stesso.

Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha infatti più volte affermato che “Nell’attuale disciplina del processo tributario, ai fini della decorrenza del termine “breve” per impugnare la sentenza della commissione tributaria, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 51, comma 1, occorre procedere secondo lo schema prefigurato dal decreto citato, art. 38, comma 2, ossia è necessaria la notificazione della sentenza “ad istanza di parte” (e cioè, della parte personalmente o del suo procuratore in giudizio) “a norma degli artt. 137 e segg.

cod. proc. civ.”, vale a dire eseguita dall’ufficiale giudiziario (“le notificazioni, quando non è disposto diversamente, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario”: art. 137 cod. proc. civ., comma 1). La formulazione dell’art. 38, comma 2, consente di escludere immediatamente la possibilità di ricorrere, per la notificazione della sentenza, alle forme previste nel precedente art. 16, commi 3 e 4, proprio perchè esse costituiscono eccezioni alla regola generale di cui al citato articolo, comma 2, riprodotta tal quale nell’art. 38″ (Cass. n. 6166 del 2001 e n. 1911 del 2008).

Quanto al termine lungo, esso non era decorso, essendo stata depositata la sentenza di primo grado il 13 giugno 2003 ed essendo stato proposto l’appello il 28 luglio 2004.

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, assorbito l’esame degli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito l’esame degli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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