Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6425 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 21/11/2016, dep.13/03/2017),  n. 6425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4451-2016 proposto da:

ROMA CAPITALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Commissario in carica

pro tempore, elettivamente domiciliato negli uffici dell’Avvocatura

Capitolina in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO ROSSI, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2901/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, emessa il 24/11/2015 e depositata il 15/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 4451/16 proposto da Roma Capitale nei confronti del Fallimento (OMISSIS) Srl il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

Rilevato:

che Roma capitale ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n. 2901/16 di questa Corte lamentando che si era verificato un errore materiale nella dicitura “il Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali” essendo il ricorrente il Fallimento (OMISSIS) Srl come riscontrato nel dispositivo;

Considerato:

che pertanto sussistono i requisiti per la trattazione in camera di Consiglio ex art. 375 c.p.c.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 21.04.16.

Il Cons. rel.”.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che va effettuata la correzione della sentenza di questa Corte n. 2901/16 disponendosi che nel dispositivo le parole “condanna il Comune al pagamento delle spese processuali” vadano sostituite con le parole “condanna il fallimento (OMISSIS) srl al pagamento delle spese processuali”.

Nulla per le spese (v. Cass. 10203/09).

PQM

Accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 2901/16 ordinando che nel dispositivo le parole “condanna il Comune al pagamento delle spese processuali” vadano sostituite con le parole “condanna il fallimento (OMISSIS) srl al pagamento delle spese processuali”.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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