Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6424 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 11/11/2016, dep.13/03/2017),  n. 6424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

T.P., rappresentato e difeso da sè medesimo e dall’avv.

Paolo Pacifici (fax n. 06/3222409,

paolopacifici-ordineavvocatiroma.org), presso studio in Roma, via

Vallisneri 11, domiciliato in Roma giusta procura alle al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

K.P.S., elettivamente domiciliata in Roma, via

Giosuè Borsi 4, presso lo studio dell’avv. Luca Mazzeo (p.e.c.

lucamazzeo-ordineavvocatiroma.org, fax n. 06/80691983) dal quale,

unitamente all’avv. Renate Gebhard (p.e.c.

renate.gebhard-legalmail.it, fax n. 0472/209447), è rappresentata e

difesa giusta procura alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2014 della Corte di appello di Trento

sezione distaccata di Bolzano, emessa il 2 aprile 2014 e depositata

il 22 aprile 2014, n. R.G. 109/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 24 aprile 2012, ha dichiarato l’improponibilità della domanda di divisione, proposta da T.P., nel giudizio di divorzio, nei confronti di K.P.S., e ha respinto la domanda di nullità di alcune clausole contrattuali contenute nell’accordo di separazione. Ha respinto altresì la richiesta del T. di riduzione dell’assegno di mantenimento ritenendo che non fossero intervenuti mutamenti tali, rispetto alla situazione fissata con la separazione, da giustificare una determinazione dell’assegno divorzile in misura diversa.

2. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 58/2014, ha confermato la decisione di primo grado.

3. Ricorre per cassazione T.P. affidandosi a tre motivi di impugnazione.

4. Si difende con controricorso K.P.S..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

5. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto al primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 160 c.c., e della L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 5 e 6 e della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10) deve rilevarsi il difetto di autosufficienza del ricorso che non indica affatto quali siano le pattuizioni che si impugnano di nullità nè riporta il contenuto della sentenza di separazione che le avrebbe recepite.

6. Quanto al secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 33, 103 e 104 c.p.c.) si deve smentire l’assunto del ricorrente secondo cui l’ammissibilità di un simultaneus processus avente ad oggetto la domanda di divorzio e di scioglimento della comunione e divisione dei beni costituisca la costante giurisprudenza di legittimità. Al contrario si afferma univocamente nella giurisprudenza di questa Corte che non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella di divisione dei beni comuni, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l’una dall’altra (Cass. civ. Sezione 1, n. 26158 del 6 dicembre 2006 e n. 10356 del 17 maggio 2005).

7. Infine quanto al terzo motivo (negata applicazione della clausola rebus sic stantibus) deve rilevarsi come l’assegno divorzile prescinde dalla determinazione dell’assegno di mantenimento fissato nel giudizio di separazione sicchè è del tutto improprio parlare di non applicazione da parte della Corte di appello della clausola rebus sic stantibus. Espressione che si usa per qualificare il carattere atipico del giudicato derivante dalle sentenze di separazione e divorzio e per definire la peculiare intangibilità delle statuizioni adottate con la separazione e il divorzio, cui può derogarsi solo se viene provata una modifica delle condizioni esistenti al momento della pronuncia che imponga la rideterminazione delle statuizioni valide rebus sic stantibus in particolare quelle relative all’ammontare dell’assegno di mantenimento o divorzile. Ai fini invece di una diversa quantificazione dell’assegno di divorzio rispetto a quello pattuito e fissato con la separazione il ricorrente incorre nuovamente nel difetto di autosufficienza non portando alcun elemento specifico idoneo a valutare il rispetto dei criteri di legge seguiti dalla Corte di appello nella determinazione dell’assegno di divorzio. Nè può attribuirsi alcuna rilevanza agli effetti negativi derivanti dalla mancata divisione degli immobili che è dipesa allo stato dalla irrituale proposizione congiunta della relativa domanda con quella di divorzio e con le domande accessorie al divorzio laddove il ricorrente avrebbe potuto in qualsiasi momento successivo alla sentenza di separazione adire il giudice per ottenere la divisione dei beni.

8. Il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 5.100, di cui Euro 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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