Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6423 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, V. MUZIO

CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato BECCACECI GAIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDI RICCARDO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IFIRO ISTITUTO FINANZIARIO ROMAGNOLO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1901/2008 del TRIBUNALE di MILANO del

30/11/07, depositata il 14/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 18 febbraio 2009 S.E. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 14 febbraio 2008 dal Tribunale di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano, aveva revocato il decreto ingiuntivo per Euro 911,06 intimatole dall’I.FI.RO confermando l’incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Giudice di Pace di Ancona e non liquidando le spese di entrambi i gradi per effetto dell’omesso deposito delle relative note.

2 – La formulazione del ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circo seri va puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 75 disp. att. c.p.c., per la omessa liquidazione delle spese legali del doppio grado di giudizio.

Formula un quesito che si rivela astratto poichè prescinde dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la S. vi avesse rinunciato.

In proposito giova ribadire (Cass. n. 12542 del 2003) che il giudice, definendo un procedimento contenzioso, ha il potere – dovere, ai sensi degli artt. 91 e segg. c.p.c., di statuire sulle spese, salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla pur statuita revoca del decreto ingiuntivo.

La censura non contiene il momento di sintesi formulato secondo il parametro sopra indicato e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare le ragioni delle addotte contraddittorietà e illogicità della motivazione.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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