Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6423 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 07/07/2016, dep.13/03/2017),  n. 6423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15259-2015 proposto da:

P.N., M.M., I.L., L.F.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 36, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO POLIMENI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ATTILIO COTRONEO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore e MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domiciliano in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrenti –

e contro

BANCA D’ITALIA, POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato RANIERI RODA, delega verbale Avvocato COTRONEO,

difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi.

Fatto

IN FATTO

Il giudice dell’esecuzione mobiliare presso terzi n. 11446/13 (cui erano state riunite le nn. 11447 e 11450/13) del Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 20.11.2014 dichiarava improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da L.F.P., I.L., P.N. e M.M., creditori intervenuti, avverso l’ordinanza di assegnazione della somma pignorata, per non essere stato notificato il ricorso in opposizione al Ministero dell’economia e delle Finanze. Aggiungeva il giudice dell’esecuzione che, comunque, le procedure esecutive erano state introdotte sulla scorta di un titolo esecutivo emesso nei confronti del Ministero della Giustizia, con pignoramento effettuato nei confronti di detto Ministero e di quello dell’Economia e delle Finanze; che in base alla dichiarazione della Banca d’Italia, terzo pignorato, il pignoramento era stato eseguito concretamente a valere sui fondi del Ministero dell’Economia e delle Finanze; che la procedura era stata introdotta dopo il 12.8.2012, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012, che aveva limitato la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento degli indennizzi nei soli casi di pronunce emesse nei confronti di quest’ultimo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e che doveva ritenersi il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la conseguente impossibilità di assegnare somme vincolate a carico di detto Ministero, con esclusione quindi dell’assegnazione delle somme vincolate dalla Banca d’Italia.

Contro tale provvedimento gli odierni ricorrenti proponevano reclamo, che il medesimo Tribunale di Roma con ordinanza del 7.5.2015 dichiarava inammissibile, poichè, a suo dire, detto provvedimento, avendo il contenuto sostanziale di sentenza, avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

L.F.P., I.L., P.N. e M.M. propongono ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza del 20.11.2014.

Resistono con controricorso il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Banca d’Italia e Poste Italiane s.p.a., terzi pignorati, sono rimasti intimati.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 101, 102 e 618 c.p.c.

Ciò sulla duplice considerazione che, essendo stato notificato il ricorso in opposizione agli atti esecutivi sia al debitore, Ministero della Giustizia, che ai terzi pignorati, in base all’art. 102 c.p.c., comma 2 il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto concedere un termine per integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; e che detto giudice rilevata d’ufficio una questione nuova, avrebbe dovuto provocare il contraddittorio fra le parti.

2. – Il ricorso è inammissibile.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618 c.p.c., comma 2, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111 Cost., comma 7 essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l’iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell’esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell’art. 289 codice di rito (Cass. nn. 25064/15, 15227/11 e 20532/09).

2.1. – Nella specie, va ulteriormente sottolineato che neppure rileva – ai fini di un’ipotetica applicazione del principio d’apparenza – il fatto che il Tribunale in sede di reclamo abbia erroneamente attribuito all’ordinanza il valore di sentenza, chè il principio d’apparenza opera sul presupposto della consapevole qualificazione del proprio provvedimento data dallo stesso giudice a quo, non da quella data dal giudice ad quem erroneamente investito del gravame (poichè ciò che questi opina al riguardo è un mero obiter dictum).

3. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

4. – La sia pur relativa novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese.

5. – Il procedimento è da ritenersi esente dal pagamento del contributo unificato, trattandosi di causa relativa ad un’esecuzione forzata promossa in base ad un titolo esecutivo formatosi ex lege n. 89 del 2001.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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