Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6422 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.A.M., elett.te dom.to in Roma, alla via G.

Zanardelli 23, presso lo studio dell’avv. Filippucci Fabrizio, dal

quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 141/2008/39 depositata il 22/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Costagliela.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.A.M. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Frosinone n. 33/2/2006 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) INVIM 2003. Il ricorso si articola in unico motivo; resiste la C. con controricorso.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/2/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. L’Agenzia delle Entrate ha presentato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe accolto l’appello sulla base di una eccezione proposta dalla contribuente solo con l’atto di appello. Resiste con controricorso la contribuente.

La censura e’ inammissibile stante la mancata trascrizione del ricorso di 1^ grado e dell’atto di appello. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, e’ infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perche’ il giudice di legittimita’ possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia. Laddove, come nel caso in esame, si assuma che il giudice di appello ha pronunciato su una domanda non proposta in primo grado, e’ necessario che il ricorso di 1^ grado sia riportato puntualmente e non genericamente e/o per riassunto; il potere – dovere del giudice di legittimita’ di esaminare direttamente gli atti processuali e’ infatti, condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, dell’onere di indicare tali atti compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (v. Sentenza n. 6361 del 19/03/2007).

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della C., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della C., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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