Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6422 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO

VII n. 466, presso lo studio dell’avvocato FLOCCO MARINA, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

ASPRA FINANCE SPA – Società appartenente al Gruppo Bancario

Unicredit e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA (già UGC

Banca SpA) quale mandataria per la gestione dei crediti, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II n. 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti per atto

notaio Maurizio Marino di Verona, in data 7.3.2003, n. rep. 57749, n.

raccolta 13082, che viene allegata in atti;

– resistente –

e contro

SGC SRL (Cessionaria di Banca di Roma), L.F.F.,

ITALFONDIARIO SPA;

– intimati –

avverso il provvedimento R.G. 99123/1997 del TRIBUNALE di ROMA del

26.3.09, depositata il 03/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. V.E. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento del 3 aprile 2009, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione – investito da essa ricorrente di un’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., dell’esecuzione per rilascio nei suoi confronti promossa da L.F.F. sulla base di un decreto di trasferimento, relativamente ad un immobile sito in (OMISSIS), del quale si è reso aggiudicatario in una procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti della V. su iniziativa della Banca di Roma s.p.a., con l’intervento di Unicrcit s.p.a. e di Italfondiario s.p.a.

– ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza stessa perchè il potere di sospensione sarebbe spettato al giudice dello stesso Tribunale investito della precedente opposizione avverso il precetto per rilascio proposta dalla V. a seguito della notifica del decreto di trasferimento e del precetto conseguente.

Al ricorso, proposto contro il L.F., la s.p.a. Italfondiario, la S.G.C., s.r.l. in qualità di cessionaria della Banca di Roma s.p.a. e l’Unicredit s.p.a., già Rolo Banca 1473 s.p.a., ha resistito con memoria l’Unicredit Credit Managment Bank s.p.a. (già U.G.C. Banca s.p.a.), quale mandataria per la gestione dei crediti della Aspra Finance s.p.a..

Parte ricorrente ha depositato memoria.

2. Il ricorso (che è tempestivo, atteso che è stato notificato ad alcuni degli intimati il 4 maggio del 2009, dal punto di vista della notificante qui istante, giorno che cadeva di lunedì, mentre il trentesimo giorno dal deposito del provvedimento scadeva la precedente domenica 3, che era festivo, il che determinò la proroga del termine, pur ipotizzandone il decorso dal 3 aprile 2009) è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (D.Lgs. citato, art. 27, comma 2). Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha avuto il seguente tenore:

” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto contro un provvedimento che non può considerarsi sentenza sulla competenza agli effetti dell’art. 42 c.p.c. (testo anteriore alla L. n. 69 del 2009). Si tratta, infatti, di un provvedimento che, provvedendo su un’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., avrebbe potuto e dovuto essere impugnato con il mezzo del reclamo ai sensi del secondo comma della stessa norma. La previsione di tale apposito rimedio e la natura cautelare del provvedimento di sospensione escludono che la valutazione sulla competenza espressa dal provvedimento abbia la natura di decisione sulla competenza (si vedano le ordd. n. 17267 del 2009 e n. 6048 del 2009).

Il ricorso apparirebbe comunque inammissibile anche perchè non rispettoso dell’art. 366 bis c.p.c., che si applica anche al regolamento di competenza.

4. – La parte resistente va invitata a precisare come e perchè e per quale parte intimata dalla ricorrente si sarebbe costituita, cioè a precisare la sua legittimazione nel giudizio.”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni svolte dalla relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che la memoria di parte ricorrente (recante anche l’allegazione di documenti) è irrituale, in quanto sottoscritta personalmente da essa e non dal suo difensore.

Tardivamente depositata è, invece, la memoria della resistente, che, peraltro, forniva spiegazioni solo sulla legittimazione della medesima. Anche di essa non si può tener conto. Tuttavia, l’assenza di contestazioni su detta legittimazione da parte della ricorrente, che avrebbe potuto svolgerle anche chiedendo di essere sentita nell’adunanza della Corte (in cui nessuno ha chiesto l’audizione), consente di considerare la legittimazione incontestata.

Parimenti irrituale e da considerarsi tamquam non esset è il deposito di una lettera-comunicazione a firma di V.G. (a data 7 febbraio 2010), che non è parte del giudizio.

p. 3. Il ricorso per regolamento di competenza è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in Euro milletrecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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