Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6421 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE

49, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERNARDINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PRASTARO ERMANNO giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.J., B.F., FONDIARIA SAI SPA, SAI

ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19747/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 29/08/08,

depositata l’08/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Prastaro Ermanno, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 24 febbraio 2009 G.D. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 8 ottobre 2008 dal Tribunale di Roma, confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva accolto solo parzialmente la sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale.

Gli intimati, Fondiaria – Sai S.p.A., D.P.J. e B. F., non hanno espletato attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Formula un quesito che attiene alla compatibilità dei danni all’auto lamentati con il sinistro.

Il relativo momento di sintesi non specifica le ragioni delle addotte, incoerente, insufficiente e contraddittoria motivazione e prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, così risolvendosi in una formula stereotipata. La censura, intrinsecamente non autosufficiente perchè omette di riferire testualmente le pertinenti parti delle consulenze tecniche e del modulo CAI, su cui si basa, implica necessariamente lettura degli atti e apprezzamenti di fatto. Il Tribunale ha indicato le ragioni del proprio convincimento. La G. postula una decisione diversa nel merito.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2733 c.c. e D.L. n. 857 del 1976, art. 5. Il quesito di diritto concerne il valore di presunzione legale della sottoscrizione del modulo CAI nei confronti dell’Assicuratore e la sua superabilità mediante prova contraria.

La questione viene prospettata in termini di assoluta astrattezza giacchè privi di un qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata, dalla quale non risulta trattata. Anche a tale riguardo si rivela palese la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata a difensore della ricorrente;

Costei ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto anche dal difensore;

5.- Ritenuto che, non essendovi altri ricorsi da decidere, vada dichiarata l’estinzione del processo;

visti gli artt. 380 bis, 390 e 391 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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