Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6421 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 25/10/2016, dep.13/03/2017),  n. 6421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 24113/2015 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO

PONTRELLI, LIDIA EBNER, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTIRO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

20/05/2014, depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONI PELLECCHIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il consigliere relatore ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione:

Ricorrente: A.I..

Controticorrente: Ministero della Salute.

Provvedimento impugnato: Sentenza della Corte di Appello di Trento n. 214 del 2 luglio 2014.

1. A.I. ricorre affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento che aveva rigettato il risarcimento del danno non patrimoniale e liquidato una somma non soddisfacente per il risarcimento dei danni causati dalla contrazione del virus della epatite C, in occasione delle emotrasfusioni alla stessa effettuate nel (OMISSIS) presso l’ospedale di (OMISSIS).

2. Resiste con controricorso l’Avvocatura dello Stato.

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile perchè tardivo.

Infatti, la sentenza è stata depositata il 2 luglio 2014 e il ricorso è stato consegnato agli ufficiali Giudiziari il 5 ottobre 2015, quindi oltre il termine previsto per la proposizione del ricorso.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2060,00, prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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