Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6420 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato PRIMICERJ UGO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERRERA SALVATORE, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

i avverso la sentenza n. 1311/2 008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

del 18/07/08, depositata il 13/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 17 febbraio 2009 S.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata alla parte personalmente l’11 novembre 2008, depositata in data 13 ottobre 2008 dalla Corte d’Appello di Palermo, confermativa della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva rigettato l’opposizione da lui proposta al decreto ingiuntivo per L. 8.250.000 notificatogli su istanza di P.S..

Costui non ha svolto attività difensiva.

2 – L’unico motivo di ricorso risulta inammissibile, poichè la sua formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 148 c.p.c., comma 1, art. 641 c.p.c., (ante riforma introdotta con L. n. 534 del 1995) e art. 645 c.p.c., e chiede alla Corte di stabilire se incorra nella violazione delle norme indicate il Giudice che, nell’ipotesi in cui la relazione di notificazione del decreto ingiuntivo esistente sull’originale e quella redatta sulla copia notificata indichino due date diverse, dichiari decaduto l’attore – opponente dal potere di proporre opposizione per avere notificato il relativo atto di citazione oltre il termine utile, computando detto termine con riferimento alla data di notifica apposta sull’originale e non a quella apposta sulla copia in possesso dell’ingiunto.

Il quesito si rivela inidoneo perchè prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata. La sentenza impugnata ha spiegato che “come è dato evincersi dalla copia notificata del decreto ingiuntivo la data della notifica è quella del 2 marzo 1994 e non già del 3 marzo 1994; risultando notificato l’atto di opposizione al predetto decreto in data 23 marzo 1994, ne deriva che la notifica in questione, pur non tenendo conto del dies a quo, avvenne trascorsi 21 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e, quindi, oltre il termine di decadenza di venti giorni”. Peraltro tale statuizione è conforme a quella adottata dal Tribunale, sempre secondo quanto risulta dal testo della sentenza impugnata. Dall’esposizione che precede si ricava che nel giudizio d’appello si era discusso esclusivamente se, ai fini del computo del termine utile, si dovesse tenere conto o meno del dies a quo e che proprio dalla copia notificata del decreto ingiuntivo risultava la data del 2 marzo 1994. Tutto questo non trova riscontro nel quesito formulato dal ricorrente.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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