Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6420 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12194-2015 proposto da:

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro

tempore, ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DELLA REGIONE SICILIA, quale successore ex lege dell’ASSESSORATO

REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.M.L., DI.MA.FR.PA., L.M.I.,

M.G., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE rappresentati e difesi dall’avvocato FILIPPO VITRANO,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.S., DI.GE.MA., L.G.,

T.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1584/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 26/6/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/1/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, condivisa dal collegio.

2 – Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Palermo, D.M.L., Di.Ma.Fr.Pa., L.M.I., M.G., B.S., Di.Ge.Ma., L.G., T.G., lavoratori assunti a tempo determinato come forestali, convenivano in giudizio la Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale Risorse Agricole Alimentari della Regione Sicilia per ottenere il pagamento di differenze retributive asseritamente dovute in forza del c.c.n.l. 2006-2008 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Il Tribunale accoglieva le domande richiamando la L.R. n. 16 del 1996, art. 45 ter (aggiunto dalla L.R. siciliana n. 14 del 2006) secondo il quale: “La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria” e ritenendo che la previsione di cui alla medesima L.R. n. 14 del 2006, art. 49 (secondo cui: “1. Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui alla L.R. 6 aprile 1996, n. 16, art. 45 ter, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall’art. 43 della presente legge, provvede l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

2. Entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto”), alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, portasse ad escludere che l’efficacia della delibera della Giunta potesse estendersi al di là dell’individuazione del momento iniziale dell’efficacia del contratto su territorio siciliano e, nella specie, consentisse di derogare in peius alle previsioni del c.c.n.l.. Richiamava il Tribunale precedenti in termini della Corte di appello di Palermo e, in sostanza, riteneva che, pur in presenza di una disposizione di legge regionale (L.R. Sic. n. 14 del 2004, art. 49) che pareva subordinare a un atto discrezionale delle autorità regionali l’applicabilità dei contratti collettivi di lavoro, limitatamente alle materie attribuite all’autonomia contrattuale, questa s’imponesse con forza imperativa. Avverso tale sentenza la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari proponevano appello. La Corte di appello di Palermo dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione art. 348 bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.

Per la cassazione della pronuncia del Tribunale ricorrono per cassazione la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale Risorse Agricole Alimentari della Regione Sicilia, affidandosi ad un motivo.

D.M.L., Di.Ma.Fr.Pa., L.M.I. e M.G. resistono con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Le parti costituite hanno deposito memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

3 – Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti.

Come affermato da questa Corte nella recente decisione a Sezioni unite (Cass. n. 25622/2016), il ricorrente per cassazione non è tenuto a specificare, a pena di inammissibilità del ricorso, l’an e il quando della comunicazione o notificazione, se avvenuta prima, dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. in quanto l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 si riferisce solo agli atti processuali ed ai documenti da cui i motivi di impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico quali mezzi diretti all’annullamento del provvedimento impugnato.

Nella specie, peraltro, il ricorso è stato notificato (melius consegnato per la notifica) entro il termine di sessanta giorni anche solo considerando la data della pubblicazione dell’ordinanza.

4 – Le Amministrazioni ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40; della L.R. Sic. 15 maggio 2000, n. 10, art. 23, comma 5; della L.R. Sic. 6 aprile 1996, n. 16, art. 45 ter; della L.R. Sic. 14 aprile 2006, n. 14, art. 49; della L.R. Sic. 10 aprile 1978, n. 2, art. 3, u.c.. Sostengono che ritenere sussistente un netto rapporto di subordinazione tra le due fonti contrattuali che impone di inserire gli adeguamenti economici introdotti dal c.c.n.l. in seno al contratto regionale si pone in contrasto con la L.R. Sic. n. 16 del 1996, art. 45 ter. Secondo tale norma la gestione del personale “avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico- agraria”, costituendo il c.c.n.l. di categoria nulla più che un punto di riferimento onde avviare le trattative con le rappresentanze sindacali. Osservano che sarebbe incoerente il sistema che imponesse all’amministrazione di negoziare il trattamento del proprio personale e contemporaneamente le comandasse di adeguare il contenuto della negoziazione a un accordo stipulato da altri soggetti. Rilevano, inoltre, che la sentenza perviene allo stesso risultato della legificazione del c.c.n.l. di categoria nel momento in cui considera il decreto assessoriale e la delibera di giunta al livello di meri strumenti esecutivi, in ciò concretandosi la falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3. Rilevano che un eventuale rischio di vuoto di disciplina è fugato dalla L.R. Sic. n. 14 del 2006, n. 14 che all’art. 49 impone precisi termini per il (totale o parziale) recepimento del c.c.n.l. da parte dell’assessorato e della giunta regionale. Evidenziano, citando Cass. 26 maggio 2008, n. 13544, che la lettura delle norme offerta dalla sentenza impugnata non sarebbe coerente con i generali principi relativi all’organizzazione amministrativa, non potendosi immaginare rapporti di sopraordinazione gerarchica tra livelli contrattuali cui prendono parte amministrazioni pubbliche che si pongono in relazione di reciproca autonomia.

I rilievi sono fondati alla luce dei precedenti di questa Corte intervenuti in vicende del tutto analoghe (Cass. 13 gennaio 2016, n. 356 Cass. 23 dicembre 2016, nn. 26973, 26974, 26975; Cass. 29 dicembre 2016, nn. 27396, 27397, 27398).

S’intende riaffermare in questa sede il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale “anche nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) nè in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell’ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell’esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività” (Cass. 26 maggio 2008, n. 13544).

Il suddetto enunciato costituisce applicazione, nel contesto dell’impiego pubblico privatizzato, del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione del contrasto tra contrattazione collettiva relativa a rapporti di lavoro privatistici, risolto, in conformità alla valorizzazione dell’autonomia negoziale, “non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicchè anche i contratti territoriali possono, in virtù dei principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in peius senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello” (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).

La sentenza della Tribunale non appare rispettosa dei principi affermati, nel momento in cui ritiene che l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale s’imponga in ambito regionale con forza imperativa, senza necessità di recepimento ad hoc mediante delibera di giunta e decreto assessoriale, in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica.

5 – In conclusione il ricorso va accolto e va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Palermo che, in persona di diverso giudice, ai fini della soluzione della controversia, farà applicazione del principio di autonomia delle fonti contrattuali collettive nei termini sopra precisati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al “Tribunale di Palermo, in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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