Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6419 del 17/03/2010
Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6419
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO, che
lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.S., TORO ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4206/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 15/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
La Corte:
Letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA IN FATTO
E’ stata depositata la seguente relazione;
1 – Con ricorso notificato il 10 febbraio 2009 C.M. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 15 aprile 2008 dal Tribunale di Napoli, confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva la sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale.
Gli intimati, Toro Assicurazioni S.p.A. e G.S., non hanno espletato attività difensiva.
2 – L’unico, complesso motivo di ricorso risulta inammissibile, poichè la sua formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1140, 2043, 2054, 2727, 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il quesito di diritto, che peraltro non da ragione delle numerose violazioni di norme ipotizzate e il momento di sintesi necessari per soddisfare il precetto di cui all’art. 366 bis c.p.c., si basano su un presupposto (l’inidoneità della contestazione da parte della Toro della copia fotostatica del libretto di circolazione e anche di un preventivo per le riparazioni dell’auto) smentito dalla sentenza impugnata la quale, pronunciando su una specifica censura del C., ha accertato che l’impugnazione del documento è avvenuta ritualmente e che l’appellante non ha provato di essere l’effettivo titolare del diritto al risarcimento dei danni. Come è noto, la titolarità del rapporto controverso si configura come questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio delle parti rispettivamente interessate.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010