Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6419 del 06/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 05/04/2019, dep. 06/03/2020), n.6419
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11573-2018 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SOMALIA 289,
presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), P.C., C.G.,
F.R., G.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 27685/2017 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 10/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
RITENUTO
che:
1. Con atto di citazione dell’1/7/2014 l’avvocato A.S. conveniva in giudizio il (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 641,28, quale compenso per l’attività professionale svolta.
Il Giudice di pace di Roma – preliminarmente autorizzata la chiamata in causa di P.C., C.G., F.R. e G.R. – con sentenza 10 ottobre 2017, n. 27685 accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava il Condominio al pagamento in favore dell’attore di Euro 600, con compensazione delle spese di lite.
2. Contro la sentenza ricorre per cassazione A.S..
Gli intimati Condominio di (OMISSIS), P.C., C.G., F.R. e G.R. non hanno proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. Il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso, che lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed omessa motivazione sul punto, è rivolto avverso una pronuncia del Giudice di pace di Roma, pronuncia resa, non eccedendo il valore della causa millecento Euro, secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c..
Avverso tale pronuncia – secondo l’orientamento di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. 27356/2017) – l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso è l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3.
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla viene disposto in punto spese, non avendo gli intimati proposto difese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 5 aprile 2019.
Sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020