Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6418 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Azienda Agricola Allevamento La Lunga di Chiatante Massimiliano, in

persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla

via Emilia 88, presso lo studio dell’avv. Stefano Vinti, rapp.to e

difeso dall’Avv. Carosi Maurizio, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 16/2008/05 depositata il 17/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Azienda Agricola Allevamento La Lunga di Chiatante Massimiliano contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Varese n. 182/6/2005 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione irrogazione sanzioni n. (OMISSIS) per maggiori imposte di Registro relative alla compravendita di un immobile in (OMISSIS).

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/2/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione circa la eccepita decadenza dell’Amministrazione per l’avvenuto decorso del termine triennale. La censura è inammissibile non risultando agli atti che tale decadenza sia stata eccepita con il ricorso di 1^ grado.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazioni; del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 e della L. n. 154 del 1988, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere preceduto da un avviso di accertamento. La censura è infondata. Secondo l’orientamento costante di questa Corte (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 2779 del 08/02/2006), in tema di imposta di registro e di INVIM in caso di immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, L. n. 154 del 1988, art. 12, consente al contribuente di avvalersi del criterio di valutazione automatica, con conseguente non assoggettamento alla rettifica da parte dell’Ufficio, facendo contestuale richiesta di attribuzione di rendita catastale. In tale ipotesi, l’Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza essere tenuto ad emettere avviso di accertamento, perchè non vi è alcuna rettifica di valore. La liquidazione avviene, infatti, sulla base della volontà espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione dell’immobile e l’ufficio non deve fare altro che calcolare la maggiore imposta dovuta dal contribuente sulla base di detto criterio. In sintesi, non è necessario procedere, prima della notifica dell’avviso di liquidazione, alla separata notificazione o comunicazione dell’atto di classamento dell’immobile con attribuzione della relativa rendita catastale, potendo tali atti essere recepiti nell’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio procede al recupero della maggiore imposta dovuta, così da consentirne la conoscenza e da permettere l’impugnazione dell’avviso stesso.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA