Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6418 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO

IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO,

rappresentato e difeso da se stesso e dagli avvocati ZAULI CARLO,

ZAULI MENOTTO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA, in persona

del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DI VILLA MASSIMO 36, presso lo studio dell’avvocato DELLA BELLA

RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABBRI

PAOLO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1028/2008 del TRIBUNALE di FORLI’ del

31/10/08, depositata il 24/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso

e per l’accoglimento.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 28 gennaio 2009 Z.C. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 24 novembre 2008 dal Tribunale di Forlì che aveva riformato la sentenza del Giudice di Pace, dichiarando la giurisdizione negata dal primo e aveva rimesso al definitivo la liquidazione delle spese.

Il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Forlì – Cesena ha resistito con controricorso.

2 – Il ricorrente lamenta con il primo motivo la mancata liquidazione delle spese di lite in relazione agli artt. 91 e 354 c.p.c.. Assume che il Tribunale, avendo affermata la giurisdizione negata dal primo giudice, avanti al quale aveva pertanto rimesso le parti, avrebbe dovuto decidere in ordine alle spese di entrambi i gradi.

Risulta dallo stesso ricorso e dalla sentenza impugnata che su una delle domande proposte dallo Z. il Giudice di Pace si era pronunciato rigettandola. Analogamente avanti al giudice d’appello erano state agitate una pluralità di questioni alcune delle quali erano state dichiarate assorbite.

Ciò ha giustificato la necessità di rimettere la decisione delle spese al definitivo, essendo a tal fine verificare la soccombenza complessiva dell’una o dell’altra parte.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta error in procedendo per omessa pronuncia sulle spese ex art. 112 c.p.c..

Anche questa censura è infondata poichè il rinvio delle spese al definitivo implica l’esame della questione da parte del giudice e la sua presa di posizione al riguardo.

Il terzo motivo concerne l’omesso riconoscimento della validità degli importi rivendicati per spese nel giudizio di primo grado ed è inammissibile sia perchè non vengono indicate le norme ipoteticamente violate, sia perchè trattasi di questione che non risulta essere stata specificamente proposta avanti al giudice d’appello.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Le parti hanno presentato memorie; nessuna ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione tenuta nella Camera di consiglio, il collegio non ha condiviso i motivi esposti nella relazione e, per contro, ha ritenuto meritevoli di accoglimento le argomentazioni addotte dal ricorrente anche con le memorie, per cui il ricorso viene accolto; in particolare il collegio ha ritenuto che il Tribunale, anzichè rimettere le spese al definitivo, avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione di quelle di entrambi i gradi; pertanto la sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi del comma 2 dell’art. 384 c.p.c.: le spese del giudizio di primo grado vanno liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 600,00 per onorari, Euro 300,00 per diritti ed Euro 100,00 per spese vive, oltre accessori; le spese del giudizio d’appello vanno liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 790,00 per onorari, Euro 610,00 per diritti ed Euro 100,00 per spese vive, oltre accessori;

anche le spese del giudizio di Cassazione seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 650 per onorari, oltre accessori;

visto l’art. 380 bis c.p.c., artt. 384 e 385 cod. proc. civ..

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Consiglio resistente a rimborsare allo Z. le spese del giudizio avanti al Giudice di Pace, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 600,00 per onorari, Euro 300,00 per diritti ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge, le spese del giudizio avanti al Tribunale, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 790,00 per onorari, Euro 610,00 per diritti ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 650,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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