Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6418 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2730/2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato

EMANUELA CAPANNOLO, unitamente agli avvocati MAURO RICCI,

COLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

e contro

F.G.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

23/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Sull’istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., proposta dall’attuale parte intimata, il Tribunale, con decreto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, omologava l’accertamento relativo all’insussistenza del requisito sanitario e, compensate le spese processuali, poneva a carico dell’I.N.P.S. le spese della consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto;

2. con ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., l’I.N.P.S. impugna la pronuncia suddetta cui non ha resistito l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. l’I.N.P.S. censura la decisione, per violazione degli artt. 91, 92, 113 e 116 c.p.c., art. 152 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5; lamenta che, benchè parte totalmente vittoriosa, sia stato condannato al pagamento delle spese di consulenza tecnica e sottolinea che la parte privata, ove soccombente nelle controversie previdenziali ed assistenziali, può essere esonerata dal pagamento delle spese legali e di consulenza solo ove nel ricorso introduttivo abbia formulato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione di titolarità, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di redditi Irpef inferiori ai limiti previsti dalla norma e, nella specie, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non era stata formulata, come prescritto dalla legge;

4. il ricorso è ammissibile, sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6084/14, cui si rinvia in parte qua), perchè la condanna dell’I.N.P.S. alle spese, nel decreto di omologa, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide sui diritti patrimoniali e non è soggetto ad impugnazione in altre sedi;

5. il ricorso è, altresì, manifestamente fondato perchè il Giudice adito ha provveduto, per quanto in questa sede rileva, alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali sia sulle spese di consulenza, compensando le prime e ponendo le seconde a carico dell’Inps, pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente vittorioso, avendo il CTU condiviso il parere già espresso dall’Ente in sede amministrativa di insussistenza delle condizioni sanitarie prescritte per il diritto al beneficio richiesto;

6. per l’evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., l’Istituto, totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese di consulenza tecnica (cfr., fra le altre, Cass. sez. sesta-L, 13550/2015);

7. la decisione impugnata va, pertanto cassata nella parte contenente la condanna dell’Inps al pagamento delle indicate spese;

8. alla cassazione nei sensi di cui sopra può unirsi la decisione nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c. e, non avendo l’originario ricorrente assolto l’onere di formulare, nel ricorso introduttivo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese, ivi comprese quelle di consulenza, come richiesto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. (si rileva dal ricorso di primo grado solo la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 14, comma 2 e successive modifiche ai fini dell’esonero dal contributo unificato), le suddette spese, liquidate come da decreto del Tribunale, andranno poste a suo carico;

9. il comportamento) processuale dell’intimato, che nulla ha opposto ai rilievi dell’I.N.P.S. e non ha in alcun modo dato causa all’errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato, ed il solo recente formarsi dell’orientamento di legittimità sul procedimento ex art. 445-bis c.p.c., consentono di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua il decreto impugnato e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di ctu come liquidate nel giudizio per ATP; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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