Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6417 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato SANTAGATI ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI, A.C.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 156/2008 del TRIBUNALE di GELA dell’11/03/08,

depositata il 15/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 2 dicembre 2008 B.M. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 15 maggio 2008 dal Tribunale di Gela che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva condannato la Sara Assicurazioni e A.C.D. a corrispondergli interessi e rivalutazione sulla somma di Euro 1.861,00 già liquidata in primo grado.

Gli intimati non hanno esercitato attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittori a, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 c.c., art. 185 c.p., art. 2 Cost., artt. 32, 111 Cost, nonchè vizio di motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per la mancata liquidazione di un danno morale. Formula un momento di sintesi che tale non può essere considerato, poichè si sostanzia nella ripetizione della domanda e delle ragioni sottese e un quesito di diritto astratto poichè del tutto svincolato dalla descrizione del fatto concreto e dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha fatto leva sulla considerazione che al ricorrente era stata riconosciuta un’invalidità appena dell’1%, quindi non valutabile sotto il profilo del danno morale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, D.M. 22 giugno 1982, art. 4, e vizio di motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per l’errata liquidazione delle spese di primo grado, relativamente all’attività svolta come indicata specificatamente nella nota spese prodotta.

La censura si rivela inammissibile poichè dal testo della sentenza impugnata risulta che il relativo motivo d’appello concerneva soltanto l’omessa menzione delle spese generali e non anche la violazione della tariffe e una liquidazione svincolata dall’attività prestata come risultante dalla nota spese.

In tale situazione il ricorrente non ha ottemperato al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione che gl’imponeva di riportare testualmente le pertinenti parti del proprio appello.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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