Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6417 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27569/2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 90 presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI PATRIZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE PIGNATARO, unitamente all’avvocato ANNA

ORLANDO;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo

studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PIERLUIGI RIZZO, AMALIA RIZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4230/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’ appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da A.A. ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento irrogatole dalla società Autostrade Meridionali p.a. in data 13.9.2013.

La Corte territoriale, per quello che qui ancora rileva, ha ritenuto che le condotte contestate (avere emesso nel periodo dal luglio 2012 al luglio 2013 n. 754 rapporti per mancato pagamento del pedaggio, falsamente riferiti a dipendenti della società esentati dal pagamento) costituissero giusta causa di risoluzione del rapporto, che non vi fosse prova dello stato di incapacità di intendere e di volere che, a dire della ricorrente, avrebbe attenuato la gravità della condotta e che non rilevasse la tenuità del danno economico subito dalla società.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre A.A., che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. La Autostrade Meridionali s.p.a. si è difesa con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, posto che lo stesso sarebbe stato depositato oltre il termine di trenta giorni dalla data di avvenuta comunicazione a mezzo PEC da parte della cancelleria della sentenza che ha pronunciato sul reclamo.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il motivo di ricorso è inammissibile, il che ne impone, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. S.U. 08/05/2014 n. 9936) l’esame in via prioritaria, in quanto idoneo a definire il giudizio, senza valutare la questione preliminare di rito attinente alla tempestività del ricorso per osservanza del termine breve previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, che richiederebbe di accertare la data di comunicazione del testo integrale della sentenza della Corte d’appello da parte della cancelleria ex art. 45 disp. att. c.p.c., comma 2, dalla quale detto termine decorre (così Cass. 16/05/2016 n. 10017).

2. A fondamento del gravame, ci si duole di una omessa indagine da parte della Corte territoriale sull’elemento psicologico e, per l’effetto, sulla proporzionalità della sanzione rispetto alle condotte contestate, da rivalutare alla luce della situazione di diminuita capacità di intendere e volere della lavoratrice. E’ però noto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente a seguito della sua riformulazione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, consente di denunciare in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, cosicchè tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Dall’altro, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. SU, nn. 8053 ed 8354 del 2014 e molte altre successive).

Nella specie la Corte territoriale, con accertamento in fatto in questa sede incensurabile, ha verificato l’insussistenza di una prova rassicurante dello stato di incapacità naturale ed anzi ha ritenuto accertata la piena lucidità della lavoratrice.

Ne consegue che la complessa censura formulata pretende dalla Cassazione un nuovo e diverso esame delle emergenze istruttorie, non consentito in sede di legittimità.

3. Segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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