Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6416 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

G.R.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte n. 10/2008/01 depositata il 26/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.R. contro l’Agenzia delle Entrate: e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Torino n. 79/23/06 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999 – 2001.

Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in due motivi. Nessuna attivita’ e’ stata svolta dal contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/2/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg. art. 2195 c.c. della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nonche’ D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’attivita’ di agente di commercio comporterebbe l’assoggettamento del relativo reddito all’imposizione Irap..

La censura e’ infondata alla luce della decisione delle SS.UU. 26/5/2009, n. 12108, secondo cui l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ esclusa dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita’ di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita’ che, secondo l’”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualita’ il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione su un fatto decisivo. LA CTR non avrebbe sufficientemente motivato le ragioni per escludere la sussistenza di un’autonoma organizzazione, alla luce del valore dei beni strumentali, delle spese, dei canoni di locazione e delle quote di ammortamento, come evidenziati dall’Ufficio con l’atto di appello.

La censura e’ fondata. Nella sentenza e’ riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento alla luce delle deduzioni dell’Ufficio in ordine al valore dei beni strumentali, delle spese, dei canoni di locazione e delle quote di ammortamento.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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