Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6416 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio degli avvocati BASILI IVO e BASILI FABIO,

che lo rappresentano e difendono, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 301, presso lo studio dell’avvocato PERUGINI BASILIO, che

lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14308/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 5.6.08,

depositata l’1/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- D.S.P. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del GdP di Roma, recante condanna a pagare a C. M. la somma di L. 2.000.000, quale importo di un assegno che il C. assumeva rilasciatogli dal D.S. in restituzione di un prestito.

Il GdP ha accolto l’opposizione, ritenendo dimostrato l’assunto del D.S., secondo cui l’assegno non era stato rilasciato al C. in restituzione di un mutuo, ma per effettuare un mutuo allo stesso, mutuo che poi il C. non aveva utilizzato, impegnandosi a distruggere l’assegno.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la sentenza di primo grado.

Il C. propone due motivi di ricorso per Cassazione.

Resiste l’intimato con controricorso.

2. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1988 cod. civ. e contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto, come il GdP, che fosse sufficiente una singola testimonianza a fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza della causa della promessa di pagamento contenuta nell’assegno. La testimonianza non costituirebbe la prova rigorosa e oggettiva richiesta dalla legge.

3.- Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 2702 cod. civ. e art. 345 cod. proc. civ., ed omessa o insufficiente motivazione, per avere il Tribunale fondato la sua decisione su di un documento (lettera del D.S. al C., contenente la richiesta di restituzione dell’assegno) che lo stesso Tribunale afferma essere stato prodotto in giudizio dal C., mentre esso è stato prodotto dal D.S. ed è favorevole a quest’ultimo.

Il giudice di appello avrebbe così erroneamente valutato l’efficacia probatoria del documento.

Assume poi che il Tribunale ha consentito al D.S. di depositare un nuovo documento in appello, in mancanza dei presupposti di cui all’art. 345 cod. proc. civ..

4.- I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi – sono manifestamente infondati.

Essi si risolvono in altrettante censure agli accertamenti in fatto ed alla valutazione delle prove acquisite agli atti, accertamenti e valutazioni che sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito e non sono suscettibili di censura in sede di legittimità, ove la motivazione non presenti incongruenze od illogicità interne al percorso argomentativo.

La sentenza impugnata ha ampiamente motivato il suo convincimento, tenendo conto non della sola prova testimoniale, ma di una serie di altre circostanze idonee a confermare il contenuto di detta prova, fra cui la formale e specifica richiesta del D.S. di restituzione dell’assegno non incassato dal C., in data anteriore alla causa.

La circostanza che il documento sia stato prodotto in giudizio dall’una o dall’altra parte è irrilevante, decisivo essendo il contenuto del documento medesimo, contenuto che nessuna delle parti ha contestato e che costituisce solo uno degli elementi di prova che il giudice di appello ha posto a base della sua decisione.

La censura relativa alla produzione di un documento in appello è inammissibile, in quanto il ricorrente non specifica di quale documento si tratti, quale ne sia il contenuto e se il giudice di appello lo abbia preso in esame.

La sentenza impugnata appare congruamente e logicamente motivata, alla luce degli elementi acquisiti al giudizio, e non presta il fianco a censure.

5.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che i rilievi contenuti nella memoria non consentono di disattendere, in quanto si limitano a riproporre l’esame del merito della vertenza.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate complessivamente in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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