Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6416 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 06/03/2020), n.6416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20762-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MALTA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il

20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Potenza, all’esito del giudizio di opposizione ad ATP, ha omologato l’accertamento positivo circa la sussistenza, in capo a P.A., di un grado d’invalidità corrispondente al 69 per cento, utile a fruire del beneficio dell’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari con decorrenza dal dicembre 2016, compensando tra le parti le spese del procedimento per reciproca soccombenza;

l’annullamento del decreto di omologa è domandata da P.A. sulla base di un unico articolato motivo; l’Inps ha depositato procura ad litem;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico, articolato motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. – Contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”; si duole della disposta compensazione delle spese del procedimento, asserendo l’inesistenza delle condizioni per dichiarare intercorsa fra le parti una reciproca soccombenza; a tal fine trascrive integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di merito, dalla lettura del quale, afferma, si desumerebbe l’integrale accoglimento della domanda originaria, consistente nella richiesta di attribuzione del grado d’invalidità pari al 67 per cento, ai fini dell’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari;

richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di reciproca soccombenza lamenta una carenza motivazionale del provvedimento gravato in merito all’indicazione delle circostanze o degli aspetti della controversia idonei a supportare una compensazione delle spese processuali;

il motivo è infondato;

l’esame della domanda originaria proposta in giudizio, così come trascritta nel ricorso per cassazione, evidenzia che essa si componeva non di una, bensì di due richieste al giudice del merito, concernenti, la principale, il riconoscimento del diritto a beneficiare dell’assegno di invalidità civile, e, la subordinata, il riconoscimento del diritto a una percentuale invalidante pari al 67 per cento per poter usufruire dell’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari;

il riconoscimento dell’invalidità al 69 per cento, di poco superiore al minimo di legge, mentre appare compatibile con la richiesta formulata in via subordinata, non appare invece aderente alla domanda principale di riconoscimento dell’assegno di invalidità civile;

risulta chiaro, pertanto, l’accoglimento della sola domanda subordinata e il rigetto della principale, sicchè l’odierna ricorrente non può rivendicare di essere risultata interamente vittoriosa nel giudizio de quo;

la decisione gravata è conforme ai principi in materia dettati da questa Corte, secondo cui “In materia di processo civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite, sicchè è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta…” (Cass. n. 18503 del 2014);

sul potere di compensazione per reciproca soccombenza, deve essere richiamata la recente Cass. n. 10685 del 2019, ove si afferma che “In tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poichè ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito”;

nel caso in esame, la statuizione di compensazione delle spese, per reciproca soccombenza delle parti in causa, non si è tradotta in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della parte, ritenute fondate nel merito, ma, in una redistribuzione del carico processuale in base all’esito del giudizio, secondo i canoni di legge;

in definitiva, il ricorso è infondato; non si provvede sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte dell’Istituto;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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