Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6415 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PELLEGRINO

MATTEUCCI 106, presso lo studio del rag. FRANCESCO ATTANASIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ATTANASIO VITTORIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M., P.G., P.S., PA.

G., P.D., P.F., P.A.

tutti nella qualità di eredi di P.E., ASSITALIA – LE

ASSICURAZIONI D’ITALIA – ora INA ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1448/2008 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA

del 20.10.08, depositata il 20/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- S.R. ha convenuto davanti al Giudice di pace di Torre Annunziata P.E. e la s.p.a. Assitalia, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale occorso il (OMISSIS).

Il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale e la S. ha chiamato in causa in garanzia la sua compagnia assicuratrice, che era la stessa Assitalia.

Il GdP ha rigettato la domanda principale ed ha accolto la riconvenzionale, condannando la S. a risarcire i danni nella misura di Euro 774,69.

Proposto appello dalla S., a cui hanno resistito gli appellati, al P., deceduto nelle more, sono subentrai i suoi eredi, N.M., nonchè P.G., S., Gi. e D..

Il Tribunale di Torre Annunziata – con la sentenza impugnata in questa sede – ha dichiarato inammissibile l’appello, perchè notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata alla s.p.a. Assitalia, litisconsorte necessaria della S., sicchè la notificazione era idonea a far decorrere il termine anche nei confronti di quest’ultima.

La S. propone ricorso per Cassazione, per violazione degli artt. 325, 326 e 331 cod. proc. civ., L. n. 950 del 1969, art. 23, assumendo che la notifica alla compagnia non era idonea a far decorrere il termine breve nei suoi confronti. Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- il ricorso è inammissibile a causa dell’omessa esposizione dei fatti di causa rilevanti ai fini della decisione della questione proposta.

La ricorrente non ha specificato nel ricorso in quale data sia stata richiesta la notificazione della sentenza del GdP ad Assitalia; su istanza di chi la notifica sia avvenuta; se Assitalia, chiamata in garanzia dalla S. a seguito della domanda riconvenzionale, abbia contestato le pretese dei convenuti od abbia proposto domande nei loro confronti; se i convenuti abbiano formulato domanda di condanna anche nei confronti di Assitalia.

Non ha cioè indicato circostanze rilevanti al fine di consentire di valutare la fondatezza o meno delle censure rivolte alla sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, a pena di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. civ. S.U. 18 maggio 2006 n. 11653; Cass. civ. 5 febbraio 2009 n. 2831, fra le tante).

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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