Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6415 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9648/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.O.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il

16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. G.O. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., per la verifica della condizione sanitaria per beneficiare della pensione di inabilità o dell’assegno ordinario;

2. il consulente tecnico officiato accertava l’insussistenza del requisito sanitario e avverso tali conclusioni medico-legali non venivano mosse contestazioni;

3. il Tribunale, con decreto ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 5, omologava l’accertamento del relativo requisito sanitario per il diritto all’assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda;

4. con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., l’INPS impugna la pronuncia suddetta;

5. la parte privata è rimasta intimata;

6. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

7. con i motivi di ricorso l’INPS censura il decreto di omologa per avere il giudicante disatteso) le conclusioni del consulente, ritenuto sussistente la condizione sanitaria per il beneficio preteso, posto le spese del giudizio a carico dell’istituto;

8. avverso il decreto di omologa (che segue automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni) non vi sono rimedi perchè questo è espressamente dichiarato, dal legislatore che ha novellato il codice di rito, “non impugnabile”, quindi non soggetto ad appello e neanche a ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;

9. il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico c’è ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia prima della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza tecnica;

10. in assenza di contestazioni si chiude definitivamente la fase dell’accertamento sanitario e le conclusioni del c.t.u. sono definitive;

11. sarebbe illogico attribuire un rimedio impugnatorio avverso l’omologa alla parte che, quando le era concesso di farlo, non ha contestato le conclusioni del consulente su cui l’omologa si fonda (cfr. Cass. 17 marzo 2014, n. 6085);

12. se invece una delle parti contesta le conclusioni del c.t.u., si apre un procedimento contenzioso (v. Cass. 27 aprile 2015, n. 8533 e Cass. 4 maggio 2015, n. 8878) in cui si rimettono in discussione le conclusioni cui il c.t.u. era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti ed apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie;

13. il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perchè non conferisce nè nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di erogarla (cfr. Cass. 17 marzo 2014, n. 6085);

14. è pur vero che il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell’accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., è già stato ritenuto ammissibile, da questa Corte, ma limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile (v., da ultimo Cass. sez. sesta-1, 5 agosto 2016 n. 16519, in continuità con Cass. 8932/2015).

15. questa Corte, con la sentenza n. 6085 del 2014, ha già ritenuto la discrasia tra il parere del CTU ed il decreto di omologa – che non assevera detto parere ma lo modifica – irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo alle conclusioni di cui alla consulenza e, alla stregua del meccanismo prefigurato dalla legge, del tutto ininfluenti i rilievi (eventualmente errati) del giudice contenuti nel decreto di omologa, perchè in detto provvedimento il giudice medesimo deve limitarsi ad asseverare le conclusioni del CTU e solo queste concludono la fase preliminare ove non sollevate contestazioni;

16. il decreto di omologa che se ne discosti risulta, pertanto, viziato da mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione;

17. la soluzione si pone in linea con il dichiarato fine dell’introduzione dell’art. 445-bis c.p.c. (realizzare maggiore economicità dell’azione amministrativa, deflazionare il contenzioso, contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come ampiamente argomentato da Cass. 24526/2015 alla quale si rinvia);

18. risulta, inoltre, in coerenza con la predetta ratio di deflazionare il sistema con effetti di riduzione del contenzioso senza determinare effetti inversi, quali si stanno già registrando, di incrementare motivi di contrasto tra le parti, incentivando la proposizione di impugnazioni, e di ampliare, in via interpretativa, la portata dell’impugnazione ex art. 111 Cost., agitando questioni per le duali il Legislatore si è adoperato per snellire i gradi di merito, scoraggiando giudizi fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio;

19. il ricorso, fondato sulla censurata difformità, deve dichiararsi inammissibile;

20. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

21. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a duello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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