Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6415 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 06/03/2020), n.6415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20559-2018 proposto da:

P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

NOVELLA 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELA FERRERA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

Dl FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. intercorso tra P.A.M. e l’Inps il Tribunale di Roma ha omologato l’accertamento negativo del requisito sanitario utile a beneficiare dell’indennità di accompagnamento, condannando la ricorrente a rimborsare le spese della procedura in favore dell’Istituto;

la cassazione del decreto di omologa è domandata da P.A.M. sulla base di un unico motivo; l’Inps ha depositato procura ad litem;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.” nella parte in cui il Decreto di omologa ha condannato la ricorrente alle spese di lite omettendo di considerare che l’Inps era costituito in giudizio mediante un proprio funzionario non iscritto all’Ordine professionale;

il motivo è infondato;

il decreto impugnato ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato da questa Corte – sulla base delle ordinanze interlocutorie della Sesta Sezione – con cui è stato deciso che ” L’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 42, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l’Inps si avvalga della difesa diretta ai sensi del D.L. n. 203 del 2005, ex art. 10, comma 6, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti” (Così, da ultimo, Cass. n. 9879 del 2019);

in definitiva, il ricorso, non essendo (Ndr: testo originale non comprensibile) va rigettato; non si provvede sulle spese del presente giudizio in mancanza di attività difensiva da parte dell’Inps;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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